Cassazione Penale, Sentenza n. 24104/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la determinazione della pena riformata dalla Corte d'appello di Firenze relativamente al reato di tentato furto in abitazione (originariamente contestato ex artt. 56, 61 n.5, 624-bis, 625 n.2 c.p.). Denuncia violazione di legge e vizio della motivazione nella determinazione del quantum della pena: contesta che la Corte abbia adottato un iter motivazionale illogico nel passare da una pena base (anni 1 e mesi 9 e 500 euro multa), aver aumentato per continuazione sino ad anni 1 e mesi 9 e 750 euro multa, e poi aver ridotto per la scelta del rito sino al risultato definitivo (anni 1 e mesi 2 e 500 euro multa). Sostiene inoltre che ciò si discosti dalla proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., proposta non accolta per ragioni formali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto le censure aspecifiche e prive del necessario interesse: il ricorrente fa riferimento a una proposta di concordato non accolta (che non ha efficacia vincolante) e non ha dimostrato di subire un pregiudizio effettivo dall'iter di calcolo della pena (anzi ha beneficiato dell'errore di computo). La doglianza si è limitata a rilievi formali senza mostrare una sproporzione macroscopica della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sul concorso di norme: richiamata quale riferimento per la qualificazione giuridica del fatto originario (tentato furto in abitazione)
Circostanza aggravante (più reati commessi con la stessa condotta o per il medesimo disegno criminoso) invocata nella qualificazione del fatto
Norma che punisce il furto in abitazione: indicata come fattispecie di riferimento per il reato contestato
Aggravante speciale del furto in abitazione richiamata nella contestazione
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato come limite di estensione del motivo di ricorso (il ricorrente ha formulato la censura nei limiti di tale disposizione)
Norma sul procedimento di concordato (c.d. patteggiamento): la Corte osserva che una proposta di concordato non accolta non vincola la determinazione della pena e non può essere assunta come parametro di riferimento vincolante
Norma che consente la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Una proposta di concordato non accolta non vincola il giudice nella determinazione della pena e non costituisce parametro obbligatorio per la dosimetria
- Per essere ammissibile in cassazione un motivo relativo a determinazione della pena deve essere specifico e dimostrare interesse concreto e attuale: non è sufficiente un rilievo meramente formale
- L'impugnazione è priva di interesse quando il ricorrente non mostra come l'accoglimento del motivo possa concretamente migliorare la sua posizione (ad es. quando ha beneficiato dell'errore di computo)
- Le doglianze generiche o aspecifiche sulla motivazione sono inammissibili: è necessario indicare con precisione il vizio e la sua incidenza sull'esito
- Ove sia dichiarata inammissibile la cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
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