Cassazione Civile, Ordinanza n. 11613/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso da una società per ottenere la restituzione di somme anticipate per l'acquisto di crediti di terzi azionati in una procedura esecutiva immobiliare e per finanziamenti erogati a un soggetto poi deceduto. Dopo il decreto ingiuntivo, gli eredi del debitore proposero opposizione, deducendo a loro volta un controcredito in ripetizione di indebito e, in subordine, eccependo la compensazione. Sostenevano che la società, nell'esecuzione immobiliare, avesse fatto valere crediti inesistenti, duplicati o maggiorati e avesse ottenuto l'assegnazione di beni pignorati. In cassazione articolavano tre motivi: 1) violazione dell'art. 2033 c.c., per avere la sentenza negato la ripetibilità di quanto asseritamente indebitamente riscosso dalla creditrice in sede esecutiva; 2) violazione dell'art. 1243 c.c., per avere escluso la compensazione del preteso controcredito, qualificato invece come liquido o di pronta liquidazione, o comunque per non avere sospeso il giudizio in attesa dell'esito di altro processo pendente; 3) nullità della scrittura privata del 26 marzo 2004, ritenuta contraria alla legge e a interessi non tutelabili, con omessa rilevazione officiosa nei gradi di merito.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché, nelle procedure esecutive, gli atti e i relativi effetti devono essere contestati con i rimedi interni al processo esecutivo; una volta divenuta definitiva l'assegnazione del bene al creditore, il debitore non può agire in separata sede per ripetere quanto asseritamente indebitamente soddisfatto, neppure deducendo l'illegittimità sostanziale del credito, salvo che l'illegittimità sia stata fatta valere con opposizione endoesecutiva poi accolta dopo la chiusura del processo. Il secondo motivo è respinto perché, se l'esistenza del controcredito dipende da un separato giudizio, non è possibile pronunciare la compensazione, neppure giudiziale, e non opera la sospensione ex artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c., prevalendo la disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e localizzazione della scrittura privata ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per novità della questione, per irrilevanza rispetto alla ratio decidendi e per assoluta genericità della censura. Le spese seguono la soccombenza e viene disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ripetizione dell'indebito non è esperibile in via autonoma per contestare somme soddisfatte in una procedura esecutiva definitivamente chiusa, quando la contestazione avrebbe dovuto essere proposta con i rimedi endoprocedimentali dell'esecuzione.
La compensazione giudiziale presuppone l'accertamento del controcredito nel giudizio in cui è invocata; se il controcredito dipende dall'esito di altro giudizio pendente, la compensazione non può essere pronunciata.
Disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'ingiunto.
La sospensione necessaria non è applicabile quando la disciplina speciale della compensazione ex art. 1243 c.c. esclude la definizione della controversia in attesa di altro giudizio.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
Anche la sospensione impropria è esclusa dalla prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il contenuto del documento richiamato e la sua localizzazione processuale, altrimenti la censura è inammissibile.
Norma sul rito camerale in cassazione richiamata per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle procedure esecutive forzate, la tutela contro l'illegittimità degli atti o dei risultati satisfattivi va esercitata con i rimedi interni al processo esecutivo; una volta consolidati gli effetti dell'atto esecutivo, non è consentito rimettere in discussione in sede autonoma la validità o l'entità della soddisfazione ottenuta dal creditore.
- Quando il credito opposto in compensazione non è già accertato e la sua esistenza dipende da un separato giudizio pendente, il giudice non può dichiarare la compensazione, neppure giudiziale, né disporre la sospensione della causa in applicazione degli artt. 295 o 337 c.p.c. se prevale la disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.
- Nel ricorso per cassazione, le censure fondate su documenti devono indicarne specificamente contenuto, produzione e collocazione negli atti; la mancata localizzazione del documento e la genericità della doglianza determinano inammissibilità.
- La mancata proposizione dei rimedi endoesecutivi non può essere surrogata da una successiva azione di ripetizione dell'indebito; eventuali responsabilità per omissioni difensive possono al più essere valutate in un distinto giudizio contro il difensore.
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