Cassazione Penale, Ordinanza n. 28403/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, estendendo l'inammissibilità anche ai motivi aggiunti depositati successivamente. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto, legale rappresentante di una società proprietaria di un autocarro, condannato dal Tribunale per la gestione illecita di rifiuti: sul mezzo erano trasportati residuati e scarti di attività edilizia, poi sversati senza autorizzazione sul fondo di un terzo da un dipendente della società, che aveva allertato la polizia locale. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) erronea applicazione degli artt. 110 e 113 c.p., dell'art. 533 c.p.p. e dell'art. 256 d.lgs. 152/2006, contestando la ravvisata responsabilità a titolo di concorso; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo l'insufficienza della motivazione sul dolo o, in subordine, sulla colpa; 3) mancanza di motivazione sul beneficio della non menzione. La Corte rileva che i primi due motivi ripropongono censure di fatto e si limitano a contestare la ricostruzione della vicenda operata dal giudice di merito, il quale aveva ritenuto il concorso doloso del ricorrente e, comunque, in via gradata, la sua colpa per omessa vigilanza e per avere consentito l'uso illecito del veicolo senza verificare l'idoneità e l'affidabilità del dipendente. Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che in appello la difesa aveva chiesto soltanto l'assoluzione, senza formulare una richiesta espressa sul beneficio della non menzione, sicché non sussisteva un obbligo di pronuncia sul punto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in relazione alla contestata responsabilità concorsuale.
richiamato dal ricorrente in relazione alla contestata responsabilità concorsuale.
richiamato dal ricorrente come parametro della decisione di condanna e della valutazione della prova.
art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato quale norma incriminatrice per la gestione illecita di rifiuti.
richiamato per delimitare il perimetro del sindacato di legittimità, escludendo le censure di merito/fatto.
richiamato per affermare che l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi aggiunti.
richiamato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
norma incriminatrice della gestione/abbandono incontrollato di rifiuti, oggetto della contestazione sostanziale.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere, in difetto di colpa nella causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte ha invece ravvisato tale colpa.
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione i motivi che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono nella mera contestazione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, quando quest'ultimo abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica e coerente con gli atti.
- In materia ambientale, il titolare o responsabile dell'impresa può rispondere del reato di abbandono incontrollato di rifiuti anche per omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano materialmente posto in essere la condotta illecita.
- La responsabilità del datore o legale rappresentante può essere affermata non solo in presenza di un concorso doloso, ma anche sulla base della colpa per mancata verifica dell'affidabilità del dipendente e per aver consentito l'utilizzo del mezzo aziendale per finalità illecite.
- Il beneficio della non menzione non impone una motivazione autonoma quando la difesa non abbia formulato una specifica richiesta sul punto, essendo sufficiente che il giudice si pronunci sulle domande effettivamente proposte.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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