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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20783/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

I ricorrenti impugnano l’ordinanza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività il loro appello contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato inefficace, nei confronti di una banca creditrice, un atto di costituzione di rendita vitalizia mediante alienazione di beni. Deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 282, 285, 325, 331 e 334 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto decorrente il termine breve dalla notificazione della sentenza al difensore costituito, dando rilievo a una pretesa seconda notificazione alla parte personalmente; secondo i ricorrenti, tale seconda notifica in realtà non era stata fatta alle parti personalmente ma all’indirizzo del difensore di alcuni di essi, sicché l’appello sarebbe stato tempestivo. Aggiungevano che, essendo la controversia inscindibile o comunque riguardando un unico rapporto sostanziale/processuale, l’impugnazione di alcuni avrebbe dovuto comunque valere anche come impugnazione incidentale tardiva per gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente individuato la ratio decidendi nella notifica della sentenza al procuratore costituito il 15 marzo 2017, da cui decorreva il termine breve di impugnazione; applicando l’art. 155, comma 5, c.p.c., il termine scadeva il 14 aprile 2017, mentre l’appello era stato proposto solo il 18 aprile 2017. La censura sui presunti errori relativi a una seconda notificazione è stata giudicata inammissibile perché diretta contro una statuizione ad abundantiam e comunque non attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo di ricorso era formalmente costruito come denuncia di violazione di legge processuale, ma è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza di merito.

  • art. 282 c.p.c.

    La notificazione della sentenza al procuratore costituito è il solo atto idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 285 c.p.c.

    La notificazione della sentenza deve essere eseguita al difensore costituito secondo il paradigma legale che fa decorrere il termine breve.

  • art. 325 c.p.c.

    Rileva ai fini del termine breve di impugnazione, che decorre dalla notificazione rituale della sentenza.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di cause inscindibili e di impugnazione delle parti non notificate o non impugnanti.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva nelle cause inscindibili o con unico rapporto sostanziale/processuale.

  • art. 326 c.p.c.

    Il termine breve di trenta giorni decorre dalla notificazione della sentenza al procuratore costituito; nel caso concreto era già spirato prima della proposizione dell’appello.

  • art. 155 c.p.c.

    Il computo del termine ha tenuto conto della scadenza prorogata in presenza di giorno festivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 96 c.p.c.

    Sono stati ravvisati i presupposti per la condanna dei ricorrenti a una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 2091 c.c.

    È la norma richiamata nella sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace l’atto di costituzione di rendita vitalizia mediante alienazione di beni nei confronti del creditore.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, rileva la notificazione della sentenza al procuratore costituito secondo il paradigma legale; non è sufficiente né la mera conoscenza della decisione né un diverso atto privo di idoneità a far decorrere il termine.
  • Nel processo con pluralità di parti e in ipotesi di cause inscindibili o di litisconsorzio processuale, la notificazione della sentenza a una delle parti fa decorrere il termine breve anche per le altre parti, con effetto unitario della decadenza dall’impugnazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attacca solo argomentazioni svolte ad abundantiam.
  • La deduzione di un errore di fatto della sentenza di merito sulla sequenza delle notifiche non consente l’accoglimento del motivo se tale errore non incide sulla concreta ragione decisoria posta a fondamento della declaratoria di tardività.
  • La tardiva proposizione dell’impugnazione comporta la condanna alle spese e può legittimare, ricorrendone i presupposti, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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