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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25175/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Napoli che, in esecuzione dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, aveva posto a carico esclusivo della Maglione l'integrale rifusione delle spese del giudizio di primo grado (liquidate in euro 24.015), nonostante che nella decisione originaria relativa alla divisione giudiziale fosse stata statuita una ripartizione delle spese per tre quarti a carico della massa e per un quarto a carico della Maglione (statuizione divenuta definitiva nella parte non accolta in Cassazione). I ricorrenti lamentavano che il giudice del rinvio avrebbe dovuto rispettare il giudicato interno formatosi sulla misura della partecipazione alle spese e, ove la massa si fosse estinta, allocare la quota della massa proporzionalmente tra i partecipanti e non integralmente alla Maglione. In aggiunta, si contestava la motivazione apparente della condanna integrale e, con ricorso incidentale, si deduceva che nella liquidazione non era stato tenuto conto della parcella depositata e non contestata nell'interesse dell'avvocato Alongi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale (relativo al mancato rispetto del giudicato interno sulla misura della partecipazione alle spese), ha assorbito il secondo motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'avvocato Alongi. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte accolta e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Napoli in diversa composizione perché proceda nel rispetto dei principi indicati dalla Corte (in particolare rilevando e applicando il giudicato interno sulla ripartizione delle spese) e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato i presupposti per l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma di legittimità impugnatoria richiamata per le censure di violazione di norme e motivazione: la Corte valuta se vi è violazione di legge o vizio di motivazione che giustifichi la cassazione

  • art. 1101 cod. civ.

    Richiamato tra le norme civili pertinenti in tema di comunione e riparto delle spese; usato per inquadrare le obbligazioni tra partecipanti alla massa

  • art. 2909 cod. civ.

    Principio del giudicato interno: la decisione definitiva su una questione vincola il giudice del rinvio e non può essere riesaminata su quel punto

  • artt. 91, 92, 132, 324, 383, 392, 394, 395 cod. proc. civ.

    Norme del processo civile richiamate relative alla liquidazione delle spese, competenza, procedimento di impugnazione e motivazione delle sentenze; sono state usate come quadro per valutare la corretta ripartizione e motivazione della condanna alle spese

  • art. 2233, comma 2 cod. civ.

    Norma sul diritto alla retribuzione professionale e sulla relativa contestazione: collegata alla questione della liquidazione della parcella e alla necessità di contestare specificamente i conteggi

  • art. 384, comma 2 e art. 383, comma 1 cod. proc. civ.

    Disposizioni relative alla modalità di impugnazione e alle spese di giudizio utilizzate dal ricorrente incidentale per dedurre vizi nella liquidazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis d.p.r. 115/2002

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento integrativo da parte del ricorrente incidentale

  • giurisprudenza citata (Cass. 22983/2014; Cass. 28113/2020)

    Principi consolidati secondo cui la censura sulla liquidazione della parcella in Cassazione richiede la specificazione dei conteggi contestati e delle voci tariffarie per consentire il controllo di legittimità senza svolgere indagini di merito

Massime di principio

  • Il giudicato interno formato su una questione (es. percentuale di partecipazione alle spese) vincola il giudice del rinvio: il giudice deve rispettare quella statuizione e non rideterminare la misura se già divenuta definitiva nella parte non impugnata
  • Se la massa si estingue dopo la decisione che prevedeva una partecipazione della massa alle spese, la quota attribuita alla massa non può automaticamente gravare esclusivamente su uno dei partecipanti: deve essere ripartita tra i partecipanti in proporzione alle rispettive quote, salvo diversa decisione motivata
  • La Corte di Cassazione, nel giudizio di legittimità, non può sostituirsi al giudice di merito per valutazioni di fatto; tuttavia deve accertare il rispetto del giudicato e la corretta applicazione delle norme che disciplinano la ripartizione delle spese
  • Per censurare la liquidazione della parcella forense in Cassazione è necessario indicare precise voci di tariffa e i conteggi contestati; altrimenti la censura è inammissibile perché richiederebbe un controllo di merito non consentito
  • In caso di cassazione con rinvio, il tribunale cui si rinvia deve essere diverso e deve procedere conformandosi ai principi espressi dalla Corte, comprese le determinazioni sulle spese del giudizio di legittimità

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