Cassazione Civile, Sentenza n. 25014/2021 del 16/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per IRPEF 1992 (C. 1.762.059,59) derivante dall'accertamento effettuato nei confronti della Edilsider s.r.l. (società partecipata dal contribuente al 75%) che aveva recuperato a tassazione costi e ricavi ritenuti fittizi, distribuendo agli soci la differenza in base alle quote. Il contribuente aveva ottenuto in sede di merito una riduzione dell'imponibile societario a L. 418.000.000, ma la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza favorevole al contribuente; nessuna delle parti ha riassunto il giudizio nei termini previsti, l'Ufficio ha quindi ritenuto estinto il processo per mancata riassunzione e ha notificato la cartella di pagamento. Quest'ultima è stata impugnata dal contribuente e la CTR ha accolto l'appello; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, principalemente, l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 63, comma 2, d.lgs. 546/1992 e la conseguente definitività dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ritenendo fondato il motivo principale: l'omessa riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio determina, nel processo tributario, l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 63, comma 2, d.lgs. 546/1992 e la definitività dell'atto impositivo. L'estinzione comporta la perdita di efficacia di tutte le pronunce intervenute nel processo, sicché la cartella di pagamento è stata ritenuta legittima e il ricorso introduttivo del contribuente è stato rigettato. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha respinto il ricorso del contribuente, condannandolo alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia e compensando le spese del merito.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63, comma 2
L'omessa o tardiva riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio determina l'estinzione del processo tributario e la definitività dell'atto impositivo. Questo effetto è rilevabile d'ufficio e fa venir meno l'intero procedimento, consentendo all'Amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione.
codice di procedura civile, art. 393
La pronuncia di estinzione del giudizio comporta il venir meno dell'intero processo; applicata al caso tributario, ciò implica che tutte le pronunce intervenute perdono efficacia e l'atto amministrativo impugnato diventa definitivo.
codice di procedura civile, artt. 392 e 393
Nel giudizio di rinvio non si applica la regola dell'art. 338 c.p.c.; l'estinzione del procedimento per mancata riassunzione determina la perdita di efficacia delle precedenti pronunce e non il passaggio in giudicato di una sentenza di primo grado.
codice di procedura civile, art. 338
La norma relativa al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in caso di estinzione dell'appello non è applicabile al processo tributario di rinvio: il rinvio dalla Cassazione assume regime diverso, per cui l'omessa riassunzione non produce il passaggio in giudicato.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4
Norma indicata come base per il controllo di legittimità in cassazione (violazione di norme di diritto) utilizzata per censurare la sentenza della CTR; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'art. 63 d.lgs. 546/1992.
codice civile, art. 2945 (disciplina della prescrizione)
La Corte distingue il regime generale della prescrizione dal processo tributario: l'applicazione meccanica dell'art. 2945 c.c. al processo tributario porterebbe a risultati paradossali (estinzione della pretesa prima della definitività dell'atto impositivo). Perciò la prescrizione nel contesto tributario si collega al termine utile per la riassunzione.
codice civile, art. 2909
Citato in via subordinata dall'Agenzia: la censura relativa a presunto "giudicato interno" sulla riduzione dell'imponibile è stata ritenuta assorbita dalla decisione sull'estinzione del processo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
La Corte richiama il regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio per spiegare che essa è misura meramente anticipatoria e non impedisce l'effetto estintivo della mancata riassunzione, salvo che la riscossione frazionata non sia ammessa quando una sentenza intermedia sia favorevole al contribuente.
codice di procedura civile, art. 384
Consentita alla Corte la decisione nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata senza rinvio perché non sussisteva bisogno di ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio a seguito di cassazione con rinvio determina l'estinzione dell'intero procedimento e rende definitivo l'atto impositivo; quindi l'Amministrazione può procedere alla riscossione.
- L'estinzione del processo comporta la perdita di efficacia di tutte le pronunce pregresse: una decisione favorevole ottenuta in una fase precedente non produce effetti se il giudizio non viene riassunto nei termini.
- La disciplina del processo tributario è specifica e prevale su regole generali del processo civile o della prescrizione: non si applica automaticamente l'art. 338 c.p.c. né la normale decorrenza della prescrizione come nel diritto civile.
- Per il contribuente è essenziale vigilare sui termini di riassunzione dopo una cassazione con rinvio; l'inattività può determinare la definitiva inefficacia di sentenze favorevoli e l'obbligo di pagare le somme richieste.
- Per l'Amministrazione finanziaria l'emissione della cartella di pagamento è legittima se il processo si è estinto per mancata riassunzione; tuttavia, se la riscossione è stata effettuata in via frazionata in pendenza di giudizio, restano aperti i profili di restituzione in caso di esito favorevole al contribuente.
- In ipotesi similari, la strategia difensiva del contribuente dovrebbe prevedere la pronta riassunzione del procedimento o, se impossibile, valutare rimedi straordinari tempestivi (es. revocazione o verificare vizi procedurali nella riassunzione), poiché le pronunce considerate parzialmente favorevoli possono venir meno per estinzione del processo.
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