Cassazione Civile, Sentenza n. 25048/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 16/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva annullato l'avviso di liquidazione notificato a Galleria Commerciale Il Destriero spa, Clivia spa e Iper Montebello spa. L'ufficio aveva riqualificato l'operazione societaria (costituzione della Galleria Commerciale Il Destriero s.r.l. con conferimento del ramo d'azienda da Iper Montebello, successiva trasformazione in S.p.A. e cessione integrale delle quote a Clivia) come cessione di ramo d'azienda con componenti immobiliari ex art. 20 d.P.R. 131/86, chiedendo il recupero solidale dell'imposta proporzionale di registro e delle imposte ipocatastali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione per far dichiarare illegittima la decisione della Commissione regionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, conv. con L. 136/2018. L'estinzione è stata disposta dopo che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto istanza di estinzione parziale e risultava che una delle coobbligate (Clivia spa) aveva definito la lite con riferimento all'avviso n. 2011ORA/00001; la Corte ha ritenuto che tale definizione produsse effetti estintivi anche sull'altro avviso (n. 93592/11) perché riguarda la stessa pretesa impositiva e sussiste responsabilità tributaria solidale ex lege, determinando dunque la definizione "globale" della controversia ai sensi del comma 14 dell'art. 6 del D.L. 119/2018. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
L'ufficio aveva riqualificato l'operazione come cessione di ramo d'azienda con componenti immobiliari ai sensi di tale norma; la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito della riqualificazione, limitandosi all'estinzione del processo per definizione.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, comma 13
La Corte ha accolto la richiesta (anche del P.M.) di estinzione del giudizio ai sensi della procedura di definizione prevista dalla norma; il processo è stato dichiarato estinto conformemente alla legislazione di definizione delle controversie tributarie.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, comma 14
La Corte ha interpretato il comma 14 nel senso che la definizione intervenuta per una coobbligata produce effetti estintivi anche per gli altri coobbligati quando si tratta della stessa pretesa impositiva e sussiste responsabilità tributaria solidale, determinando la definizione "globale" della controversia.
Principio di responsabilità tributaria solidale ex lege
Il fatto che le società fossero coobbligate solidalmente ha consentito di collegare gli avvisi (medesima pretesa) e di ritenere che la definizione della lite per una di esse estinguesse il contenzioso anche per le altre.
Massime di principio
- La definizione di una controversia tributaria da parte di un coobbligato può estinguere il processo anche per gli altri coobbligati quando gli avvisi riguardano la stessa pretesa e sussiste solidarietà tributaria (art. 6, comma 14, D.L. 119/2018 conv. L. 136/2018).
- L'estinzione per definizione (art. 6 D.L. 119/2018) risolve la controversia senza che la Corte di merito o di legittimità entri nel merito della fondatezza dell'accertamento; pertanto non costituisce un precedente sostanziale sulla legittimità della riqualificazione operata dall'ufficio.
- In operazioni societarie (conferimenti di rami d'azienda, trasformazioni e cessioni di partecipazioni) il semplice risparmio d'imposta non è di per sé sufficiente a determinare automaticamente una qualificazione abusiva: l'amministrazione deve contestare e dimostrare la mancanza di una ragione economica sostanziale oltre al vantaggio fiscale, e il giudice valuta tali profili sul merito quando il processo non è estinto.
- Quando sono pendenti più avvisi fra loro collegati, conviene verificare espressamente nell'atto di definizione che la definizione operi su tutti gli atti relativi alla medesima pretesa per evitare incertezze o estinzioni parziali; la formulazione e la documentazione della definizione sono dunque determinanti.
- In caso di estinzione per definizione le spese possono essere compensate, pertanto è prassi valutare anche l'aspetto economico della prosecuzione del contenzioso prima di determinare se aderire alla definizione.
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