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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36118/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L'indagato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e confermato la custodia cautelare in carcere per concorso esterno nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 3) e per due reati-fine di cessione, relativi a 10 kg di marijuana e 14 kg di hashish (capi 317 e 318). Al momento della decisione era sottoposto agli arresti domiciliari. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza del concorso esterno, sostenendo che le forniture e l'intermediazione erano rapporti commerciali diretti a procurargli introiti, non contributi consapevolmente causali al mantenimento o al rafforzamento del sodalizio; ha inoltre evidenziato la propria autonomia nel settore e l'assenza di rapporti con altri associati diversi dal capo. Con il secondo motivo ha contestato l'aggravante dell'ingente quantità, lamentando l'assenza di accertamenti sul principio attivo e richiamando, per la partita di hashish, la cattiva qualità della sostanza e il mancato perfezionamento della consegna. Con il terzo motivo ha censurato il pericolo di reiterazione, deducendo che il Tribunale aveva trascurato il decorso del tempo dai fatti del 2020 e la sua incensuratezza. Con il quarto motivo ha contestato i gravi indizi relativi alla cessione di 10 kg di marijuana, per l'asserita insufficienza di messaggi e conversazioni, l'assenza di sequestri e la mancata dimostrazione dell'effettiva fornitura. Con il quinto motivo ha contestato il proprio contributo all'operazione relativa ai 14 kg di hashish e la qualificazione del fatto, sostenendo che l'acquisto era rimasto allo stadio del tentativo e che non vi erano contatti diretti con il fornitore. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante dell'ingente quantità e alle esigenze cautelari, e il rigetto nel resto.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo sul concorso esterno: l'ordinanza impugnata non aveva spiegato, con verifica ex post, in che modo le due operazioni avessero concretamente conservato o rafforzato il sodalizio, né aveva accertato l'animus di agevolazione. La mera conoscenza dell'associazione, i rapporti economici con il suo capo e la reiterazione delle forniture non bastano, senza prova dell'efficacia causale e della consapevole volontà di contribuire alla vita associativa. Per il capo 3 l'ordinanza è stata annullata senza rinvio quanto ai gravi indizi. I motivi sui gravi indizi dei reati-fine sono stati respinti: per il capo 317 la ricostruzione del Tribunale, fondata sulle chat, sulla garanzia del pagamento, sulle conversazioni e sui dati di traffico, non era efficacemente confrontata dal ricorso, che proponeva una lettura atomistica delle prove; per il capo 318 l'accordo di acquisto era già stato concluso e l'operazione si era interrotta soltanto nella fase di consegna, a causa della qualità della sostanza, sicché non ricorreva il prospettato tentativo di acquisto. È stato accolto il motivo sull'aggravante dell'ingente quantità: i quantitativi indicati non rendevano autoevidente il superamento della soglia rilevante e non consentivano di prescindere dalla valutazione concreta. In conseguenza dell'annullamento sul capo 3 e sull'aggravante, la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro perché rivaluti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura. Il dispositivo riportato nel testo è incompleto dopo le parole «Annulla l'ordinanz…», perciò non sono determinabili ulteriori statuizioni finali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    La verifica dell'effettiva efficacia causale della condotta con giudizio ex post, una volta esclusa — per citare la decisione Mannino — una impostazione di tipo meramente soggettivistico, richiede, pertanto, l'esame e la ricostruzione — in sede di merito fin dalla fase cautelare — delle ricadute fattuali della condotta oggetto di analisi, sì da poter affermare che la condivisione, da parte del concorrente, delle finalità perseguite dal gruppo abbia comportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche, e sì da poter affermare che 'quella' condotta sia stata un ingrediente effettivo per la realizzazione di uno degli scopi tipici e dunque per il permanere dell'offesa.

    Il concorso esterno richiede un contributo concreto e volontario, la cui effettiva efficacia causale per la conservazione o il rafforzamento del sodalizio sia dimostrata mediante una valutazione ex post, secondo il criterio dell'elevata credibilità razionale.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che il vincolo di partecipazione non può farsi discendere dalla mera reiterazione della fornitura occorrendo, invece, dimostrare, che la fornitura abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, La Cava, Rv. 287375 - 01).

    La reiterazione delle forniture non dimostra da sola il concorso esterno nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti: occorrono una relazione di fornitura con caratteristiche e rilevanza tali da rendere prevedibilmente destabilizzante la sua interruzione, un contributo causalmente efficace e la volontà cosciente di contribuire al mantenimento e agli scopi dell'associazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Va ricordato che, in materia di cessione di sostanze stupefacenti, rileva, ai fini della configurabilità del reato consumato, l'accordo convenuto tra le parti e che il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio si configura quando l'"iter criminis" si sia interrotto prima ancora della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza (Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Pizzinga, Rv. 268749 - 01).

    La cessione è consumata quando le parti hanno raggiunto l'accordo; il tentativo di acquisto sussiste se l'iter si interrompe prima che sia concluso l'accordo su quantità, qualità e prezzo. L'interruzione successiva, nella fase di consegna, non rende di per sé il fatto tentato.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Il requisito dell'ingente quantità ha dato luogo a controverse interpretazioni giurisprudenziali che le Sezioni Unite hanno superato affermando che, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, P.g., Rv. 253150 - 01), e, dunque, individuando un criterio oggettivo di determinazione collegato al valore soglia a meno che, anche in presenza di droga cd. parlata, si sia in presenza di quantitativi talmente elevati da render superflua la valutazione in concreto.

    L'aggravante va valutata mediante il criterio del valore-soglia e, quando necessario, con apprezzamento concreto. La valutazione in concreto non può essere omessa se il quantitativo non è talmente elevato da rendere evidente, da solo, il superamento della soglia.

  • art. 274 c.p.p.

    L'annullamento dell'ordinanza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso sulla insussistenza del reato di cui al capo 3) e dell'aggravante dell'ingente quantità comporta, comporta il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura (già sostituita con la misura degli arresti domiciliari), implicando una valutazione di merito al riguardo.

    Quando vengono meno elementi rilevanti posti a fondamento della misura, la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura devono essere nuovamente valutate dal giudice di merito.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    La conclusione dell'ordinanza impugnata, anche per tale aspetto meramente assertiva, risulta vieppiù contraddittoria nella parte in cui ha ravvisato il reato concorsuale pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e, per questa via, avendo confermato la esistenza di un rapporto diretto di cessione tra il ricorrente e Angelo Maiolo.

    L'esclusione dell'aggravante non risolve di per sé la questione del concorso esterno; tuttavia, una motivazione che accerta un rapporto diretto di cessione deve confrontarsi coerentemente con la distinta prova del contributo associativo e del suo dolo.

Massime di principio

  • Il concorso esterno in un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, dotato di effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento del sodalizio, accertata ex post con elevata credibilità razionale.
  • La mera conoscenza dell'esistenza dell'associazione, i rapporti economici con il suo capo e la convenienza delle operazioni per il fornitore non provano l'animus di agevolazione né la volontà di contribuire al mantenimento del sodalizio; il dolo del concorso esterno non coincide con quello dei singoli reati-fine.
  • La reiterazione di forniture di stupefacenti non è sufficiente, di per sé, a trasformare il rapporto commerciale in partecipazione esterna: vanno valutate continuità, stabilità, modalità, rilevanza quantitativa ed economica e l'effetto che l'interruzione della somministrazione produrrebbe sull'operatività associativa.
  • Ai fini della consumazione della cessione di stupefacenti rileva la conclusione dell'accordo tra le parti; il tentativo di acquisto ricorre quando l'interruzione precede l'accordo su quantità, qualità e prezzo, non quando intervenga soltanto nella fase di consegna.
  • L'aggravante dell'ingente quantità va verificata secondo il criterio del valore-soglia e, quando il quantitativo non renda il superamento autoevidente, richiede una valutazione concreta; quantitativi non eccezionalmente elevati non esonerano da tale accertamento.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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