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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22516/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio, contestando la quantificazione della pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la decisione di merito era sorretta da motivazione congrua sulla pena e perché la determinazione in misura media o prossima al minimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo quando la pena sia vicina al massimo edittale o comunque superiore alla media.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse un apparato argomentativo sufficiente sul trattamento sanzionatorio e che non fosse necessaria una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di commisurazione quando la pena applicata è media o prossima al minimo edittale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • artt. 73, comma 5, e 80 lett. g) D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norme incriminatrici poste a base della condanna per reato in materia di stupefacenti, confermata in appello

  • art. 133 c.p.

    i criteri di commisurazione della pena sono riservati alla valutazione del giudice di merito quando la sanzione sia irrogata in misura media o prossima al minimo edittale

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente analitica quando la sanzione irrogata è collocata in una fascia media o prossima al minimo edittale.
  • La censura in cassazione sulla quantificazione della pena è scrutinabile solo se la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, poiché solo in tali casi può prospettarsi un deficit motivazionale rilevante.
  • Un ricorso che contesti in modo generico l'eccessività della pena, senza evidenziare vizi specifici del ragionamento decisorio, può essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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