Cassazione Civile, Ordinanza n. 32374/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
La controversia nasce da una precedente azione con cui alcuni soggetti avevano chiesto la ripetizione di quanto asseritamente corrisposto in eccesso a un creditore, deducendo in sostanza che il debito sarebbe stato maggiorato da interessi usurari, anatocistici e ultralegali. La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda di ripetizione, rilevando che non era stato provato un effettivo pagamento indebito in denaro: al più, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, vi sarebbe stata una datio in solutum mediante trasferimento di beni aziendali, ma non un esborso monetario ripetibile ex art. 2033 c.c. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la ripetizione dell'indebito avrebbe dovuto riguardare anche il trasferimento di beni diversi dal denaro; 2) violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c., per omessa considerazione della necessità della forma scritta per la pattuizione di interessi ultralegali, con conseguente riduzione del debito agli interessi legali; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto ultra petita la decisione di primo grado che aveva riconosciuto la ripetizione dell'indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione di merito: l'azione di indebito oggettivo ha natura restitutoria e presuppone un pagamento ripetibile secondo gli artt. 2033 ss. c.c., cioè normalmente una somma di denaro, cose di genere o cosa determinata; se l'attribuzione patrimoniale è di altro tipo e non è ripetibile, può venire in rilievo, se ne ricorrono i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di un pagamento indebito. Sul terzo motivo ha ritenuto infondata la doglianza, osservando che la Corte territoriale non aveva affermato un vizio di ultrapetizione, ma aveva escluso che la fattispecie rientrasse nello schema dell'art. 2033 c.c. per difetto di un pagamento in senso tecnico. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'indebito oggettivo ha funzione restitutoria e presuppone un pagamento ripetibile; non si estende indistintamente a ogni attribuzione patrimoniale, specie se il bene o la prestazione non è ripetibile in natura secondo gli artt. 2033 ss. c.c.
Quando l'attribuzione patrimoniale non è ripetibile, l'eventuale tutela può essere ricercata nell'azione generale di arricchimento senza causa, che ha funzione di reintegrazione dell'equilibrio economico.
La doglianza è stata ritenuta non esaminabile nel merito perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice d'appello non ha rilevato ultrapetizione ma ha soltanto qualificato giuridicamente la fattispecie escludendone la sussunzione nell'art. 2033 c.c.
È il parametro formale invocato dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge.
Il motivo che non si confronta con la ratio decidendi è un 'non motivo' e, nel ricorso per cassazione, è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo richiede un pagamento in senso tecnico e restitutibile: non basta allegare una generica eccedenza patrimoniale o un trasferimento di valore se la prestazione non è ripetibile nei termini propri dell'art. 2033 c.c.
- Se l'attribuzione patrimoniale indebita non consente la ripetizione in natura, la tutela può spostarsi, ricorrendone i presupposti, sull'azione di arricchimento senza causa, che opera come rimedio residuale.
- Nel ricorso per cassazione il motivo è ammissibile solo se critica la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che si limiti a prospettare questioni non pertinenti alla decisione costituisce un non motivo ed è inammissibile.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito non attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato, ma si limita a escludere la sussunzione della fattispecie nella norma invocata per difetto di un presupposto legale.
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