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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17437/2025 del 28/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società commerciale per un credito di oltre 1,3 milioni di euro, dedotto come corrispettivo di forniture eseguite prima del fallimento. Il giudice delegato aveva rigettato l’insinuazione ritenendo non provata, con documentazione avente data certa anteriore al fallimento, sia l’esistenza del contratto sia l’esatto ammontare del credito. In opposizione, il tribunale aveva confermato il rigetto, osservando che i documenti prodotti erano in larga parte atti unilaterali del creditore, che i documenti di trasporto erano indicati in modo generico e che gli estratti notarili delle scritture contabili non erano idonei a dimostrare, nei confronti della massa, la data certa anteriore al fallimento delle fatture e dei DDT richiamati. Con il ricorso per cassazione la società creditrice ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2704 c.c., 101, 116 e 183 c.p.c. e art. 111 Cost., per avere il tribunale rilevato d’ufficio la mancanza di data certa senza attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.; 2) violazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. e 116 c.p.c., per non avere il tribunale considerato il contenuto degli estratti notarili che attestavano, secondo la ricorrente, una data informatica anteriore al fallimento e la conservazione digitale validata; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., per avere ritenuto generica la prova della consegna della merce e dell’abbinamento tra fatture e DDT, nonostante la produzione di numerosi documenti sottoscritti dalla fallita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal tribunale, operazione non consentita in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha ribadito che nel giudizio di accertamento del passivo il creditore deve provare non solo l’esistenza del credito, ma anche la sua anteriorità al fallimento e la sua opponibilità alla massa; il curatore e il tribunale possono rilevare d’ufficio la mancanza di un fatto costitutivo come la data certa prefallimentare. Ha inoltre precisato che l’obbligo di attivare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio non opera quando il giudice si limiti ad apprezzare le prove già acquisite e a constatare l’assenza di un elemento costitutivo del credito, senza introdurre un fatto nuovo. Nulla è stato disposto sulle spese, perché il fallimento non si è costituito. È stato altresì dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La data della scrittura privata è opponibile ai terzi solo se certa in base ai fatti tipizzati dalla norma o a fatti equipollenti oggettivi e sottratti alla disponibilità della parte che li invoca; nel rapporto con il fallimento la certezza della data è necessaria per rendere opponibile il credito alla massa.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’articolo si configura solo se l’onere probatorio è addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio va attivato solo per questioni di fatto o miste nuove che richiedano nuove allegazioni o prove, non quando il giudice si limiti ad accertare l’insussistenza di un fatto costitutivo già rilevante e già discusso.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura ex art. 116 non può essere usata per contestare il mero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in connessione con il principio del contraddittorio e della motivazione del provvedimento giudiziale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Non consente di devolvere in cassazione una diversa lettura del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È il solo parametro utile, nei limiti rigorosi dell’omesso esame di un fatto decisivo o dell’esame di un fatto inesistente/esistente, per censurare il travisamento rilevante della ricostruzione fattuale.

  • art. 95, comma 3, l.fall.

    Richiamato per delimitare i casi in cui le eccezioni sono riservate all’iniziativa di parte e quelli in cui il giudice può rilevare d’ufficio l’insussistenza dei fatti costitutivi.

  • art. 45 l. n. 69/2009

    È richiamato per l’applicabilità dell’art. 101, comma 2, c.p.c. ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

  • art. 43 l.fall.

    Nel procedimento di verifica del passivo il curatore rappresenta la massa e gli interessi dei creditori.

  • art. 2741 c.c.

    Il credito insinuato va valutato in funzione della partecipazione al concorso e alla ripartizione dell’attivo tra i creditori secondo la par condicio.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili fanno prova nei rapporti tra imprenditori, ma non bastano, da sole, a rendere opponibile alla massa fallimentare un credito privo di data certa.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili hanno efficacia probatoria nei rapporti tra imprenditori, ma non valgono automaticamente verso il fallimento come prova della data certa del credito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Il travisamento della prova che integri errore percettivo del dato probatorio può rilevare, se del caso, solo come motivo di revocazione.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione del provvedimento deve consentire di comprendere le ragioni dell’apprezzamento probatorio, evitando motivazioni apparenti o perplesse.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ammissione al passivo, il creditore deve provare non solo l’esistenza del credito e il relativo ammontare, ma anche che il fatto costitutivo da cui esso deriva sia anteriore al fallimento e opponibile alla massa.
  • La mancanza di data certa della scrittura privata non preclude in astratto la prova del contratto con altri mezzi, ma la prova dell’anteriorità deve comunque fondarsi su elementi oggettivi, estranei alla disponibilità della parte che li invoca, e idonei a rendere certa la data del documento o del fatto costitutivo.
  • Nel procedimento di verifica dello stato passivo il giudice può rilevare d’ufficio l’assenza di fatti costitutivi del credito, compresa la certezza della sua origine prefallimentare, anche in mancanza di specifica contestazione del curatore.
  • L’art. 101, comma 2, c.p.c. impone l’attivazione del contraddittorio solo quando il giudice introduca una questione nuova di fatto o mista di fatto e diritto; non opera quando il giudice si limita a valutare le prove già acquisite e a trarne la conclusione che manca un elemento costitutivo della pretesa.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; la contestazione della ricostruzione dei fatti è ammissibile solo nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o di travisamento rilevante del dato storico.
  • Le scritture contabili del creditore possono avere rilievo probatorio tra imprenditori, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare la data certa opponibile ai creditori concorsuali, se non sorrette da un fatto estrinseco e obiettivo che ne attesti l’anteriorità rispetto al fallimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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