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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14403/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un muro di contenimento posto tra fondi confinanti a dislivello e da un tratto di muro crollato nella corte retrostante il fabbricato della ricorrente. La proprietaria del fondo inferiore sosteneva che il crollo fosse dipeso dalla mancata canalizzazione delle acque e dall’omessa manutenzione del muro da parte dei proprietari del fondo superiore, invocando l’art. 887 c.c. e chiedendo la condanna alla ricostruzione del muro e al risarcimento del danno. La resistente negava la ricostruzione dei fatti avversari, affermando che il dislivello era artificiale e che il muro era stato realizzato e mal mantenuto dai proprietari del fondo inferiore. In appello la soccombente deduceva: difetto di contraddittorio per mancata chiamata di ulteriori comproprietari/usufruttuari; omessa considerazione della domanda ex art. 887 c.c. su una diversa porzione di muro; ultrapetizione nella condanna alla ricostruzione del muro; nullità o inammissibilità della domanda riconvenzionale della controparte; erronea applicazione delle regole sulla proprietà e sull’onere della prova. In cassazione proponeva quattro motivi: 1) nullità per ultrapetizione, violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e giudicato interno; 2) travisamento delle prove e delle CTU in ordine alla collocazione e natura del muro; 3) nullità della sentenza per contraddittorietà/illogicità motivazionale e ultrapetizione, con impropria affermazione di responsabilità ex artt. 2051 e 2053 c.c.; 4) violazione degli artt. 1350 e 2697 c.c. per mancata prova scritta della proprietà del muro in capo alla ricorrente e per errata allocazione dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sul preteso difetto di contraddittorio e sull’asserita ultrapetizione, osservando che la decisione di merito aveva correttamente ricondotto la controversia al tratto di muro effettivamente oggetto di domanda e che, per quella porzione insistente sul terreno della ricorrente, non vi era litisconsorzio necessario. Ha inoltre escluso il travisamento delle prove, rilevando che la descrizione del muro utilizzata dalla Corte territoriale era coerente con la CTU richiamata e che eventuali difformità non incidevano sulla validità della sentenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui sollecitava una rivalutazione del merito, e comunque infondato quanto alla dedotta ultrapetizione, poiché il giudice può qualificare giuridicamente i fatti dedotti entro i limiti di petitum e causa petendi. Il quarto motivo è stato rigettato perché la proprietà del fabbricato e del terreno annesso era un fatto pacifico e non contestato, quindi non richiedeva ulteriore prova scritta. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    utilizzato come rito introduttivo del giudizio di primo grado in forma sommaria, poi mutato in ordinario.

  • art. 887 c.c.

    richiamato quale norma invocata per i fondi a dislivello e per la costruzione/manutenzione del muro di sostegno; la Corte esclude che essa imponga l'esito voluto dalla ricorrente nella concreta fattispecie esaminata.

  • art. 913 c.c.

    richiamato dalle parti quale norma sul deflusso delle acque; nella decisione non è riconosciuta una sua violazione idonea a sovvertire l'esito.

  • art. 2051 c.c.

    richiamato dalla Corte territoriale come uno dei titoli di responsabilità per la mancata manutenzione del muro; la Cassazione afferma che la qualificazione giuridica del fatto era consentita al giudice.

  • art. 2053 c.c.

    richiamato dalla Corte territoriale per la responsabilità del proprietario per rovina di edificio/opera; la Cassazione non ravvisa ultrapetizione nella sua applicazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che sia stato violato.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la delimitazione dell'appello e il preteso giudicato interno.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione all'eccezione di novità dell'iniziativa difensiva sulla domanda risarcitoria trasferita in sede penale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione/falsa applicazione di legge richiamata nei motivi 2 e 4.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    norma sul vizio di nullità della sentenza o del procedimento richiamata nei motivi 1 e 3.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla resistente per eccepire il difetto di interesse al primo motivo di ricorso.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato dalla ricorrente per denunciare un vizio motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione della sentenza come apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato assieme alle norme sulla motivazione per sostenere il vizio della sentenza impugnata.

  • art. 1350 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di prova scritta della proprietà immobiliare; la Corte esclude che nel caso concreto fosse necessaria ulteriore dimostrazione per un fatto non contestato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova; la Corte afferma che la proprietà del bene era pacifica e quindi non doveva essere ulteriormente provata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso o maggiore rispetto a quello richiesto, alterando petitum o causa petendi; non ricorre se il giudice si limita a qualificare giuridicamente i fatti dedotti o a ricondurre la controversia entro i limiti della domanda effettivamente proposta.
  • La contestazione del contraddittorio necessario richiede la dimostrazione che la decisione incida sul rapporto sostanziale anche nei confronti del soggetto pretermesso; se la condanna riguarda un tratto di bene ricadente nella sfera esclusiva della parte presente, l'assenza di altri soggetti non determina nullità rilevante.
  • Le doglianze di travisamento della prova non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze tecniche quando la motivazione impugnata è coerente con la CTU richiamata e con le risultanze processuali.
  • Il giudice di merito può qualificare la domanda secondo la disciplina giuridica corretta anche se la parte ha prospettato un diverso inquadramento, purché non introduca nuovi fatti nel thema decidendum.
  • I fatti non contestati o pacifici possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di ulteriore prova documentale; l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. opera solo per i fatti realmente controversi.
  • Quando il muro di sostegno insiste, almeno per la parte crollata, sul terreno del proprietario del fondo inferiore, la responsabilità per la sua ricostruzione e manutenzione può essere affermata in capo a quest'ultimo, senza che sia necessario ripartire il relativo obbligo tra i proprietari dei fondi confinanti per la porzione interna alla sua proprietà.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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