Cassazione Civile, Ordinanza n. 24913/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dall'azione proposta da una dipendente bancaria per ottenere l'accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati nel 2009 e nel 2010, svolti presso il centro direzionale di Cosenza. Dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa della banca originariamente convenuta, il giudizio fu riassunto nei confronti delle cessionarie delle attività e passività. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello respinsero la domanda, ritenendo che l'atto di cessione del 28 giugno 2012 escludesse i dipendenti addetti agli uffici della direzione generale. La lavoratrice propose quindi revocazione della sentenza d'appello ex art. 395, n. 3, c.p.c., sostenendo di aver scoperto solo successivamente un accordo sindacale del 26 aprile 2012, nel quale si dava atto della disponibilità delle cessionarie ad assumere anche il personale della direzione generale non incluso nell'atto di cessione. La Corte d'appello respinse la revocazione per difetto di decisività del documento, osservando che l'accordo era stato superato dall'atto di cessione successivo, che la resistente non vi era parte e che l'asserita disponibilità all'assunzione era subordinata a una condizione non provata come avverata. Con il ricorso per cassazione la ricorrente dedusse: (1) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e della disciplina speciale sui trasferimenti di azienda in materia lavoristica, sostenendo che l'accordo sindacale dovesse essere interpretato unitamente all'atto di cessione e che la fattispecie dovesse essere ricondotta anche allo schema del contratto a favore di terzo; (2) violazione delle norme sulla libertà delle forme e sull'efficacia degli accordi collettivi, contestando l'affermazione di superamento dell'accordo sindacale e la sua non vincolatività per la cessionaria; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'adesione espressa della cessionaria all'accordo sindacale, risultante dall'allegato B all'atto di cessione, che avrebbe reso decisivo il documento ai fini della revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente, sotto la veste di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, in realtà sollecitasse una diversa interpretazione dell'accordo sindacale e una nuova valutazione della sua efficacia probatoria e decisività, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che, ai fini della revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., il documento sopravvenuto o scoperto dopo la sentenza deve essere idoneo a provare direttamente i fatti di causa e a imporre una decisione di segno opposto, non essendo sufficiente un valore meramente indiziario o la necessità di ulteriori apprezzamenti. Poiché il documento invocato richiedeva, per essere ritenuto decisivo, una revisione dell'interpretazione e della valutazione compiuta dal giudice di merito, la revocazione è stata correttamente negata. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente; non è stata disposta pronuncia sulle spese verso la banca intimata rimasta contumace. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
la revocazione è ammessa solo se dopo la sentenza siano stati trovati documenti decisivi non producibili prima per forza maggiore o fatto dell'avversario; il documento deve essere idoneo a determinare una pronuncia di segno opposto.
è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge in cassazione.
il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non una diversa ricostruzione interpretativa del documento.
la motivazione del giudice di merito deve essere esistente e coerente secondo i requisiti di legge per essere insindacabile in cassazione.
richiamato come canone di interpretazione contrattuale, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero soltanto a proporre una lettura alternativa dell'atto.
canone interpretativo evocato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del negozio è accertamento di fatto del giudice di merito.
canone evocato dalla ricorrente nell'interpretazione dell'accordo sindacale.
canone interpretativo richiamato dalla ricorrente.
canone interpretativo richiamato dalla ricorrente.
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della condizione collegata all'impegno di assunzione.
richiamato dalla ricorrente per sussumere la fattispecie nello schema del contratto a favore di terzo.
comma 3, lett. i); comma 11
richiamato in relazione ai criteri di interpretazione e agli effetti dell'accordo sindacale nel contesto del trasferimento di attività e passività.
evocato dalla ricorrente per contestare la tesi del superamento e della non vincolatività dell'accordo.
evocato dalla ricorrente a sostegno dell'efficacia dell'accordo collettivo/aziendale.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti del contratto e alla forma dell'accordo collettivo.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la libertà delle forme negli accordi collettivi o aziendali.
norma sul procedimento camerale richiamata per il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione per scoperta di documenti decisivi, il documento sopravvenuto o rinvenuto deve fornire prova diretta e autonoma dei fatti controversi, tale da imporre con immediatezza una decisione diversa; non basta che offra meri elementi indiziari o che richieda ulteriori valutazioni istruttorie o interpretative.
- La decisività del documento revocatorio va negata quando la sua efficacia dipende da una nuova lettura del materiale negoziale o da un diverso apprezzamento dell'irrilevanza già valutata dal giudice: la revocazione non può trasformarsi in uno strumento di revisione del giudizio di merito.
- L'interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito limitarsi a contrapporre una interpretazione alternativa, ma occorre dimostrare un effettivo errore ermeneutico secondo i canoni legali.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione di un documento già scrutinato o per contestare l'apprezzamento della sua decisività compiuto dal giudice di merito.
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