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Sentenza

Sentenza n. 519/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 1045/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202505768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nuovo diniego dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare adottato dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1045/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 1045/2025, che aveva annullato il precedente diniego per carenza di istruttoria e motivazione e aveva imposto all'Amministrazione di rivalutare complessivamente la sua posizione, considerando l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro, il decesso del datore di lavoro e la volontà del figlio di subentrare nel rapporto. Dopo la sentenza, l'Amministrazione ha adottato un nuovo diniego, sostenendo che vi fosse stata soltanto una promessa di assunzione mai seguita dalla stipula del contratto e che tale situazione non potesse essere equiparata alla cessazione o interruzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020. Il ricorrente ha dedotto l'elusione del giudicato, poiché il nuovo provvedimento si sarebbe limitato a riproporre la motivazione già censurata, senza una rinnovata istruttoria e ponderazione degli elementi indicati nella sentenza ottemperanda, e avrebbe introdotto per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria originaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda di ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza richiede la verifica dell'esatto adempimento dell'obbligo di conformarsi al giudicato, alla luce della sequenza petitum-causa petendi-motivi-decisum e dello stesso quadro fattuale e giuridico esaminato nella sentenza da eseguire. Nel caso concreto, il nuovo diniego ha violato l'effetto conformativo della sentenza n. 1045/2025, perché ha nuovamente escluso la rilevanza della situazione lavorativa sulla base della mera mancata formalizzazione del contratto, senza svolgere la rinnovata istruttoria richiesta. La precedente sentenza aveva chiarito che la normativa non imponeva in modo chiaro e inequivoco la formalizzazione del rapporto prima della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e che dovevano essere valutati anche gli elementi sintomatici di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, tra cui la disponibilità del lavoratore, l'interesse datoriale, l'assoggettamento al potere organizzativo, la continuità della prestazione, l'orario, la retribuzione e l'offerta di una sistemazione alloggiativa. Il provvedimento adottato in riedizione del potere è stato dichiarato nullo per violazione ed elusione del giudicato. L'Amministrazione è stata obbligata a rideterminarsi entro trenta giorni dalla notificazione o pubblicazione della sentenza. È stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.a.

    Individua il ricorso per l'esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice verifica l'esatto adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato con riferimento alla rinnovata istruttoria che l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere in esecuzione della sentenza.

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare attivata dal datore di lavoro in favore del cittadino straniero.

  • art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    È richiamato in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di attesa occupazione dopo la cessazione o interruzione del rapporto di lavoro.

  • art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell’attività lavorativa; nell’ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l’attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza.

    La disposizione non consente di ricavare in modo chiaro e inequivoco un obbligo di instaurare formalmente il rapporto di lavoro prima della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

  • art. 5, lett. d), d.m. 27 maggio 2020

    Richiede che l'istanza comunichi la proposta di contratto di soggiorno prevista dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 286/1998, senza prevedere un ulteriore onere di comunicazione né stabilire espressamente la formalizzazione del contratto prima della fase successiva.

  • art. 5-bis d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato quale disposizione relativa al contratto di soggiorno oggetto della proposta comunicata nell'istanza di emersione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare l'esatto adempimento del giudicato ricostruendone il contenuto sulla base della sequenza petitum, causa petendi, motivi e decisum, all'interno dello stesso quadro fattuale e giuridico esaminato nella sentenza da eseguire.
  • L'Amministrazione, nell'esercizio rinnovato del potere dopo una sentenza di annullamento per carenza di istruttoria e motivazione, deve svolgere una effettiva nuova istruttoria e una rinnovata ponderazione degli elementi indicati dal giudice; la mera riproposizione della motivazione già censurata viola l'effetto conformativo del giudicato.
  • È nullo, per violazione o elusione del giudicato, il nuovo provvedimento che, in sede di riedizione del potere, disattende il principio conformativo stabilito dalla sentenza e fonda il diniego sulla medesima ragione già superata dal giudice.
  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, la normativa richiamata non impone in modo chiaro e inequivoco che il rapporto di lavoro sia formalmente instaurato prima della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; l'Amministrazione deve quindi valutare concretamente gli elementi indicativi di un rapporto di lavoro subordinato di fatto.
  • Ai fini della verifica di un rapporto di lavoro subordinato di fatto possono assumere rilievo, complessivamente considerati, la disponibilità del lavoratore, l'interesse del datore, l'assoggettamento al potere organizzativo, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la retribuzione e l'offerta di una sistemazione alloggiativa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoDifetto di istruttoria

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