Cassazione Civile, Ordinanza n. 19403/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’ammissione al passivo di un credito derivante dalla soccombenza della società poi divenuta cessionaria in una precedente azione di revocatoria fallimentare avente ad oggetto una compravendita immobiliare. La ricorrente sosteneva che il proprio credito dovesse essere collocato con privilegio, perché, al momento della vendita, il prezzo sarebbe stato impiegato direttamente per estinguere debiti ipotecari e privilegiati della venditrice verso creditori muniti di prelazione, con conseguente surrogazione nei relativi diritti ex art. 1203 c.c. La Corte d’appello aveva invece ritenuto, sulla base della documentazione esaminata, che il prezzo fosse stato pagato dalla compratrice alla venditrice e poi retrocesso dalla venditrice ai propri creditori, escludendo così il pagamento diretto dei creditori privilegiati da parte dell’acquirente e, quindi, la surroga. Con il ricorso per cassazione la società creditrice deduceva: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 1203 c.c. per mancato riconoscimento dell’efficacia di giudicato degli accertamenti compiuti nella precedente revocatoria sulle modalità di pagamento del prezzo; 2) analoga violazione per avere il giudice di merito svolto autonome valutazioni contrastanti con quelle già compiute nella causa revocatoria; 3) nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2730, 2735 e 2727 c.c., sostenendo che le difese del fallimento nella revocatoria avrebbero dovuto valere come confessione o quantomeno come elemento indiziario; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché non sarebbe stata considerata tale condotta processuale del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al giudicato, affermando che il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo rispetto al medesimo oggetto, e si estende agli accertamenti di fatto solo quando essi costituiscano antecedente logico necessario della decisione, non quando siano questioni incidentali o meramente strumentali. Nella specie, la precedente revocatoria aveva ad oggetto l’inefficacia dell’atto di compravendita e i presupposti dell’azione ex art. 67 l. fall., mentre le modalità di pagamento del prezzo non avevano formato un giudicato vincolante in un diverso giudizio di opposizione allo stato passivo. È stato inoltre escluso che la condotta difensiva del fallimento nella precedente causa potesse valere come confessione, poiché il curatore non può rendere confessione in danno dei creditori; inoltre, la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, attività non consentita in cassazione se non nei limiti rigorosi previsti per le violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e per l’omesso esame di un fatto decisivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per l’ammissione al passivo del credito in sede fallimentare.
invocato per sostenere la surrogazione nei diritti di prelazione dei creditori soddisfatti; la Corte non ha riconosciuto la surroga perché mancava il presupposto del pagamento diretto da parte dell’acquirente.
richiamato come oggetto della precedente azione revocatoria, rispetto alla quale non si è formato giudicato sulle modalità di pagamento del prezzo.
il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma solo nel medesimo oggetto e con identità di soggetti, causa petendi e petitum.
richiamato unitamente all’art. 2909 c.c. per sostenere la formazione del giudicato formale e sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di impugnazione per asserita violazione di legge.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali; non per contestare la valutazione del materiale istruttorio.
non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo i casi di utilizzo distorto di prove legali.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la confessione, ma la Corte ha escluso che il curatore possa confessare in danno della massa.
richiamato dalla ricorrente in tema di confessione, ma ritenuto non operante nei termini prospettati.
invocato per la prova presuntiva, ma la censura è stata ricondotta a un mero dissenso valutativo sul merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per violazione di norme processuali e probatorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del convincimento del giudice o delle prove.
richiamato per la memoria depositata in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il giudicato copre non solo il decisum, ma anche i precedenti logici e necessari della pronuncia; tuttavia non si estende a questioni meramente incidentali o a fatti accertati in un diverso giudizio se mancano identità di petitum, causa petendi e soggetti.
- In una successiva controversia non può essere opposto il giudicato formatosi in un diverso giudizio per vincolare accertamenti che, in quel primo processo, erano solo elementi istruttori o indiziari e non il presupposto necessario della decisione.
- La difesa spiegata dal curatore fallimentare in un altro processo non può essere trattata come confessione vincolante in danno della massa, perché il curatore non dispone dei diritti dei creditori.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile quando il ricorrente si limiti a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; il controllo di legittimità è limitato ai casi di utilizzo di prove non dedotte, di prove legali disattese o di attribuzione a prove semplici di efficacia legale.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
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