Cassazione Civile, Sentenza n. 30945/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla qualificazione di un rapporto di lavoro somministrato ritenuto irregolare: l'Azzaro sosteneva che, sin dall'inizio della somministrazione (dal 19/7/2004), la prestazione fosse resa in concreto a favore della utilizzatrice GSE e chiedeva la costituzione del rapporto di lavoro direttamente con GSE; la GSE impugnava l'applicazione dell'interpretazione fornita dall'art. 80-bis D.L. n.34/2020 (convertito L.77/2020), sostenendo che tale norma sia innovativa e non retroattiva e che la Corte territoriale avrebbe violato il principio di diritto enunciato in una precedente pronuncia di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della GSE. Ha ritenuto che l'art. 80-bis del D.L. n.34/2020 sia norma di interpretazione autentica dell'art. 38 d.lgs. n.81/2015 e che, per sovrapponibilità testuale, fornisca criterio ermeneutico anche per l'art. 27 d.lgs. n.276/2003 applicabile ratione temporis alla fattispecie. Ne consegue che tra gli "atti di costituzione e di gestione" del rapporto di lavoro non rientra il licenziamento; dunque il licenziamento intimato dal somministratore (GME) non ha avuto efficacia estintiva rispetto al rapporto costituito in capo alla utilizzatrice GSE, che deve considerarsi tuttora in essere. Per tali ragioni la sentenza di merito (che aveva disposto la riassunzione e il pagamento delle retribuzioni) è stata confermata nel senso sostanziale e il ricorso della GSE è stato respinto; la GSE è condannata alle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 80-bis D.L. n.34/2020, conv. L. n.77/2020
Interpretazione autentica dell'art. 38 d.lgs. n.81/2015: stabilisce che tra gli atti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento; qualificata dalla Corte come norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo sui profili applicativi incerti
Disciplina la somministrazione irregolare riprendendo lo schema dell'art.27 d.lgs.276/2003: attribuisce all'utilizzatore gli effetti degli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione/gestione del rapporto per il periodo della somministrazione
comma 1 e 2 (testo ratione temporis applicabile alla fattispecie)
Prevedeva che, in caso di somministrazione irregolare, il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore e che gli atti compiuti dal somministratore per costituzione/gestione si intendono come compiuti dall'utilizzatore; la Corte ha ritenuto applicabile l'interpretazione fornita dall'art.80-bis per sovrapponibilità testuale
Ha abrogato l'art.27 d.lgs.276/2003, sostituendo la disciplina della somministrazione con gli artt.38 e ss. del d.lgs.81/2015
Richiamato in relazione al termine di decadenza per l'impugnativa del recesso datoriale, valutato dal giudice di rinvio nel contesto della controversia
Richiamato nella fase istruttoria e nelle decisioni di merito in relazione alle indennità e alla disciplina della conversione del contratto a termine; la Corte di cassazione aveva escluso in un precedente intervento (ordinanza) l'applicazione della specifica previsione nella fattispecie
Regola il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la Corte ha ricordato che tale vincolo viene meno se interviene jus superveniens, comprensivo di norma di interpretazione autentica
Massime di principio
- Una norma di interpretazione autentica (art.80-bis D.L. 34/2020) può operare retroattivamente per chiarire profili applicativi incerti e, se la disposizione interpretata è sovrapponibile a una norma previgente, il criterio ermeneutico può essere esteso a quella previgente nella valutazione del giudice
- Nel regime della somministrazione irregolare, non tutti gli atti del somministratore vengono automaticamente imputati all'utilizzatore: secondo l'interpretazione fornita dall'art.80-bis, il licenziamento non rientra tra gli "atti di costituzione o di gestione" da imputare all'utilizzatore
- Se il giudice accerta che il rapporto di lavoro è da ritenersi costituito direttamente nei confronti dell'utilizzatore, il recesso intimato dal somministratore potrebbe non avere efficacia estintiva e il rapporto può rimanere in essere con obbligo di riassunzione e corresponsione delle retribuzioni arretrate
- Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione vincola il giudice di rinvio, ma cessa di vincolarlo se nel frattempo è intervenuto jus superveniens, inclusa una norma di interpretazione autentica o una modifica normativa che incide sul profilo interpretativo
- In casi simili è fondamentale: dimostrare la concreta utilizzazione della prestazione da parte dell'utilizzatore; impugnare tempestivamente il recesso tenendo conto dei termini di legge; valutare quale norma (previgente o sostitutiva) risulta pertinente ratione temporis e se esistono interpretazioni autentiche sopravvenute
- Le conseguenze pratiche per l'utilizzatore qualificato come datore di lavoro possono comprendere obbligo di reintegra/riassunzione, pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo ed eventuali detrazioni per somme già corrisposte al lavoratore
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