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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31365/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato il rigetto della domanda diretta ad accertare l'illegittimità della sospensione e revoca dell'assegno sociale disposta dall'INPS ai sensi dell'art. 2 commi 58, 60 e 61 della legge n. 92/2012. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 25 comma 2 e 117 comma 1 Cost., nonché degli artt. 6 e 7 CEDU, e denunciava l'erronea valutazione della Corte d'appello nel non attendere una nuova pronuncia della Corte Costituzionale sulla medesima disciplina, ritenendo invece che la soluzione dipendesse dal regime detentivo del beneficiario (detenzione in carcere vs. regime alternativo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente, in considerazione della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 169/23 e del fatto che l'interessato aveva nel frattempo integralmente scontato la pena (riacquistando la capacità di agire). Non è stata quindi pronunciata decisione di merito sul motivo di ricorso. Le spese di lite sono state compensate per la sopravvenuta carenza di interesse e la mancata opposizione dell'INPS.

Norme richiamate

  • legge n. 92/2012, art. 2 commi 58, 60, 61

    Prevede la revoca di determinate prestazioni previdenziali/assistenziali (tra cui l'assegno sociale) nei confronti di soggetti condannati per i reati indicati; la Corte costituzionale (sent. 137/21 e successivamente 169/23) ha posto limiti alla revoca quando essa può compromettere il minimo vitale e il nucleo essenziale del diritto al mantenimento, soprattutto per chi sconta la pena in regime alternativo alla detenzione carceraria. Nel caso concreto la revoca non è stata ritenuta lesiva in relazione a soggetto detenuto in carcere.

  • Costituzione, art. 25 comma 2

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di legalità penale e alle conseguenze sanzionatorie; la questione è stata oggetto di valutazione costituzionale ma non decisa in sede di Cassazione per sopravvenuta rinuncia.

  • Costituzione, art. 38

    Tutela del diritto alla assistenza e al mantenimento minimo; la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina legislativa non possa comprimere la sussistenza del nucleo essenziale del diritto alla vita dignitosa e al minimo vitale.

  • Costituzione, art. 117 comma 1

    Richiamato dal ricorrente per richiamare l'obbligo di conformità alle norme europee (CEDU); la questione non è stata infine decisa in Cassazione per estinzione del giudizio.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), artt. 6 e 7

    Richiamati in relazione al diritto a un giusto processo (art. 6) e al principio "nullum crimen, nulla poena sine lege" (art. 7); l'incidenza non è stata risolta nella decisione di Cassazione per sopravvenuta rinuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 360 primo comma n. 3

    Norma invocata come motivo di cassazione per violazione di legge; non è stato pronunciato un giudizio di merito perché il ricorso è stato estinto per rinuncia.

  • Sentenze Corte Costituzionale n. 137/2021 e n. 169/2023

    La sent. 137/21 aveva delimitato la portata dell'art. 2 commi 60-61 l. 92/12, affermando che la revoca delle prestazioni non può compromettere il minimo vitale, specie per i detenuti in regime alternativo; la sent. 169/23 ha successivamente deciso la questione direttamente, determinando la sopravvenuta inutilità del giudizio di cassazione e inducendo la rinuncia del ricorrente.

Massime di principio

  • Se la Corte Costituzionale si pronuncia direttamente sulla questione di legittimità costituzionale dedotta nel processo, le domande collegate pendenti possono diventare prive di interesse e i ricorsi possono essere dichiarati estinti per rinuncia o sopravvenuta carenza di interesse.
  • La revoca di prestazioni assistenziali indispensabili per il sostentamento può essere considerata incostituzionale quando priva il beneficiario del minimo vitale, in particolare se il soggetto non è sostenuto da altre forme di mantenimento (es. chi sconta la pena in regime alternativo alla detenzione).
  • Quando il beneficiario è detenuto in carcere, la perdita dell'assegno sociale potrebbe non incidere sul suo sostentamento (essendo garantito dall'istituto carcerario), fattore che i giudici considerano nella valutazione della illegittimità della revoca.
  • La sopravvenuta estinzione del procedimento per rinuncia è frequente nei casi previdenziali quando l'interessato recupera la capacità di agire o perde l'interesse alla pretesa; in tali casi le spese possono essere compensate se la parte resistente non si oppone.
  • Nel valutare la legittimità di norme che limitano l'accesso a prestazioni sociali, i giudici confrontano la funzione punitiva o selettiva della norma con la necessità di tutelare il nucleo essenziale dei diritti sociali garantiti dalla Costituzione.

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