Cassazione Civile, Sentenza n. 30939/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato nulla la clausola di termine del contratto a tempo determinato stipulato l'1.2.2012 tra Formez PA e Andrea Villa, dichiarando costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla stessa data e condannando il datore di lavoro al pagamento dell'indennità ex art. 32, L. 183/2010. Formez deduceva: (i) violazione delle norme che limitano assunzioni per enti in house (art. 19 d.lgs. 175/2016 e art. 18 d.l. 112/2008) perché Formez sarebbe un ente in house/ente pubblico; (ii) errata applicazione dell'art. 5, comma 4‑bis, d.lgs. 368/2001 sul regime sanzionatorio e sui contratti successivi; (iii) che la causale del termine era adeguatamente specificata nel contratto e negli atti richiamati (riferimento ad accordo sindacale e esigenze tecniche di aggiornamento dei sistemi di interfaccia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Formez PA. Ha confermato che Formez è un'associazione riconosciuta con personalità di diritto privato secondo d.lgs. 285/1999 e d.lgs. 6/2010, e dunque i rapporti di lavoro da essa instaurati sono di natura privatistica. Ha ritenuto infondati i profili di illegittimità connessi alle norme sulle societa' a partecipazione pubblica (art. 18 DL 112/2008 e art. 19 d.lgs. 175/2016), perché quelle norme riguardano soggetti diversi dalle associazioni riconosciute. Ha confermato l'inderogabile obbligo, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 368/2001, di indicare nel contratto la causale del termine in modo specifico e circostanziato; la causale risultava generica e limitata alla descrizione delle mansioni, pertanto il termine è nullo e il rapporto è convertito in tempo indeterminato, come già stabilito in appello, con conseguente indennità riconosciuta a favore del lavoratore. Ha inoltre chiarito che l'art. 5, comma 4‑bis, d.lgs. 368/2001 disciplina il limite di 36 mesi e la procedura per un ulteriore contratto e non incide sull'onere di specificazione della causale. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio in favore del controricorrente (liquidate in € 5.500,00 compensi + € 200,00 esborsi + 15% forfettario e accessori).
Norme richiamate
d.lgs. n. 285/1999 (art. 1)
"Il Formez - Centro di formazione studi" come "un'associazione riconosciuta (che) acquista personalità giuridica di diritto privato"
La Corte ritiene che la normativa istitutiva qualifichi espressamente il Formez come associazione riconosciuta di diritto privato, elemento decisivo per la qualificazione giuridica dell'ente e per l'applicabilità del regime privatistico ai rapporti di lavoro.
"Formez PA è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica..."
Conferma normativa della natura privatistica di Formez PA nonostante il controllo/partecipazione pubblica; la presenza di controllo e partecipazione pubblica non muta la natura privatistica in assenza di norme che attribuiscano poteri pubblicistici.
Imposizione dell'onere al datore di lavoro di indicare nel contratto la causale giustificativa del termine in modo circostanziato e puntuale; l'insufficiente specificazione della causale comporta la nullità del termine e la conversione del rapporto.
d.lgs. n. 368/2001 (art. 5, comma 4‑bis)
"Ferma restando la disciplina della successione di contratti... qualora per effetto di successione di contratti... il rapporto di lavoro... abbia complessivamente superato i trentasei mesi... In deroga... un ulteriore successivo contratto a termine... può essere stipulato per una sola volta... a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro... e con l’assistenza... sindacale... In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito... il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato."
La norma regola il limite dei 36 mesi e la procedura per un ulteriore contratto straordinario: essa non esime dal rispetto dell'obbligo di specificazione della causale ex art. 1 e non introduce un diverso regime sanzionatorio rispetto alla nullità del termine per mancanza della causale.
Norma di riferimento per la quantificazione dell'indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore in caso di illegittima instaurazione di rapporti a termine o della loro conversione: la Corte d'appello ha liquidato l'indennità nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, confermata implicitamente dalla Cassazione.
d.l. n. 112/2008 (art. 18) e d.lgs. n. 175/2016 (art. 19)
Previste norme sul reclutamento nelle società a partecipazione pubblica totale o di controllo e sulle società a controllo pubblico; la Corte osserva che queste disposizioni riguardano società a controllo/partecipazione pubblica e non le associazioni riconosciute come Formez, pertanto non trovano applicazione nel caso concreto.
Costituzione (art. 97 e art. 3)
Le censure costituzionali sollevate da Formez (presunta violazione degli artt. 97 e 3) sono ritenute infondate: la diversa disciplina legislativa tra soggetti pubblici e privati rientra nella discrezionalità del legislatore e non determina una illegittimità costituzionale nel caso di specie.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica dell'ente si trae principalmente dalla legge istitutiva: se una norma organica qualifica un soggetto come associazione riconosciuta di diritto privato, la partecipazione pubblica o il controllo amministrativo non bastano a trasformarlo in ente pubblico.
- Il giudice può e deve, anche d'ufficio e in sede di legittimità (principio iura novit curia), ricostruire la natura giuridica dell'ente quando questa incide sulla normativa applicabile al rapporto di lavoro.
- Per i contratti a termine stipulati da soggetti di natura privatistica opera l'obbligo di specificazione e circostanziamento della causale ex art. 1 d.lgs. 368/2001: la causale generica o limitata alla sola indicazione delle mansioni non è sufficiente e comporta la nullità del termine con conversione del rapporto in tempo indeterminato.
- L'art. 5, comma 4‑bis, d.lgs. 368/2001 disciplina il limite dei 36 mesi e la procedura per un ulteriore contratto: tale disciplina non incide sull'onere di motivazione della causale del termine, che resta autonomo e imprescindibile.
- La semplice richiamata di un accordo sindacale o la menzione di esigenze aziendali non sostituiscono l'onere contrattuale di indicare le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive in modo puntuale e verificabile.
- L'inclusione di un ente nell'elenco ISTAT, la partecipazione pubblica al capitale o il controllo contabile (es. Corte dei conti) possono influire sulla trasparenza contabile ma non determinano automaticamente la natura pubblica dell'ente ai fini dell'applicabilità delle norme sul reclutamento; per questo è necessaria una base normativa che attribuisca poteri pubblicistici.
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