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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30942/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'ATAM ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che aveva accolto il reclamo promosso da Anna Direttore, dichiarando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 17.1.2005, con inquadramento nel parametro previsto dall'art. 175 del CCNL autoferrotranvieri e internavigatori; la Corte aveva altresì condannato la società alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno parametrato all'ultima retribuzione dal 19.2.2014, oltre accessori di legge, e aveva respinto l'opposizione della società al decreto ingiuntivo per differenze retributive quantificate dalla Direzione Provinciale del Lavoro. L'ATAM ha impugnato tale decisione con sei motivi di ricorso in Cassazione.

La decisione

Prima dell'esame del merito, l'ATAM ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con accettazione della lavoratrice, a seguito della conciliazione stipulata con verbale del 8.11.2022 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese processuali in virtù dell'adesione della controricorrente alla rinuncia (art. 391, comma 4, c.p.c.). La declaratoria di estinzione ha altresì esonerato la parte ricorrente dall'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis.

Norme richiamate

  • d.l. 112/2008, conv. leg. 133/2008, art. 18

    La Corte territoriale ha ritenuto che l'obbligo introdotto dall'art. 18 di esperimento di procedure selettive per assunzioni nelle società a partecipazione pubblica non operi retroattivamente per contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto (quindi non applicabile ai contratti del 2005).

  • d.lgs. n. 276/2003, artt. 61 e 69

    La Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina di conversione prevista dagli artt. 61 e 69 ai contratti anteriori all'entrata in vigore della norma citata; ha inoltre accertato che il primo contratto del 25.1.2005 non conteneva uno specifico progetto, con le conseguenze previste dall'art. 69, comma 1 (convertibilità in rapporto di lavoro subordinato ove mancasse progetto).

  • CCNL autoferrotranvieri e internavigatori, art. 175

    La Corte d'appello ha inquadrato la lavoratrice nel parametro previsto dall'art. 175 del CCNL come conseguenza del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.

  • codice di procedura civile, art. 390

    La Corte di Cassazione ha applicato l'art. 390 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente.

  • codice di procedura civile, art. 391, comma 4

    Per l'adesione della controricorrente alla rinuncia, la Corte non ha disposto nulla in ordine alle spese processuali, in conformità di quanto previsto dall'art. 391, comma 4.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, come chiarito dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte (es. in sede di conciliazione), determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
  • L'adesione della controparte alla rinuncia può comportare che il giudice non disponga nulla in ordine alle spese processuali (art. 391, comma 4 c.p.c.).
  • La declaratoria di estinzione può comportare esoneri contributivi (es. ulteriore contributo unificato) previsti dalla normativa sul contributo unificato (D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-bis).
  • In materia di lavoro, le norme che impongono procedure selettive o che regolano la conversione dei contratti a progetto non hanno effetto retroattivo rispetto alla loro entrata in vigore; è dunque determinante la data di stipula dei contratti per valutare l'applicabilità della disciplina successiva.
  • Per i contratti a progetto, l'esistenza di un progetto specifico indicato nel contratto è cruciale: l'assenza di un progetto può comportare la ricostruzione del rapporto come subordinato secondo le previsioni del d.lgs. n.276/2003 (art. 69).
  • La conciliazione raggiunta in sede di giudizio di merito può rendere inutili i gradi successivi e portare a una estinzione della controversia prima della decisione sul merito in Cassazione.

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