Cassazione Civile, Sentenza n. 30926/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato il giudizio di primo grado dichiarando che il contratto a progetto di Cerra doveva essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (decorrenza 11.1.2008), condannando la società al reintegro e al pagamento delle retribuzioni. Lazio Innova deduceva vizi di motivazione e di prova (valuazione sulla deposizione del teste Gallia, errata distribuzione dell'onere probatorio ai sensi dell'art.69, comma 2, d.lgs. 276/2003), omessa pronuncia sulla nullità del rapporto per assunzione in house senza procedure selettive, e violazione delle norme sulle conseguenze risarcitorie della riqualificazione (art.32 legge n.183/2010).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso (confermando che la Corte d'appello ha correttamente valutato i fatti e non ha omesso di decidere sulla natura privatistica della società: il rapporto era anteriorità all'intervento normativo del 2008 e quindi soggetto al regime privatistico). Tuttavia ha accolto il quarto motivo: la Corte d'appello non ha applicato il regime indennitario previsto dall'art.32 della legge n.183/2010 in caso di conversione di un rapporto di collaborazione a progetto illegittimo. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione perché applichi correttamente l'art.32 e determini le conseguenze economiche conformemente alla normativa.
Norme richiamate
art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
Parametro utilizzato per la verifica della natura subordinata del rapporto; la Corte d'appello ha operato la valutazione dei fatti ai sensi di questa norma e la Cassazione non ne ha revocato la valutazione probatoria.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il regime indennitario previsto dall'art.32 si applica anche alla conversione del contratto di collaborazione a progetto illegittimo; l'omessa applicazione di tale regime da parte della Corte d'appello ha determinato la cassazione parziale e il rinvio.
Richiamato in relazione alla nozione di lavoratore subordinato; la Corte ha ritenuto che non sussisteva violazione di legge nella qualificazione operata dai giudici di merito.
Richiamato in tema di onere della prova: la Corte ha ritenuto corretta la distribuzione dell'onere probatorio e non ha ravvisato violazione nella decisione di merito.
art. 18 del d.l. n. 112/2008 (conv. in l. n. 133/2008)
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001
Introduce obblighi di trasparenza e procedure selettive per il reclutamento nelle società a partecipazione pubblica; la Corte ha osservato che tali obblighi si applicano dal 2008 in poi e non possono retroagire su rapporti costituiti anteriormente.
Norma successiva che uniforma gli obblighi di reclutamento per tutte le società a controllo pubblico; citata per contestualizzare l'evoluzione normativa in materia di reclutamento.
Richiamato in relazione al minimo costituzionale della motivazione: la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e non perviene la nullità per carenza di motivazione.
Massime di principio
- La qualificazione del rapporto (autonomo vs subordinato) dipende dall'applicazione del parametro legale: la scelta dei criteri astratti è sindacabile in Cassazione, mentre la valutazione di fatto (taratura delle testimonianze, verifica delle modalità operative, orario, gerarchia, obblighi di rendicontazione) è di regola riservata al giudice di merito e difficilmente riformabile in sede di legittimità.
- In caso di riqualificazione di un contratto a progetto illegittimo in rapporto subordinato, va applicato il regime indennitario previsto dall'art. 32 della legge n.183/2010; l'omessa applicazione di tale regime costituisce motivo di cassazione e comporta il rinvio al giudice di merito per la determinazione delle conseguenze economiche.
- Se il rapporto di lavoro è stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n.112/2008, le limitazioni e procedure di reclutamento previste da tale decreto non si applicano retroattivamente: la società a partecipazione pubblica è stata trattata secondo il regime privatistico vigente all'epoca. Diversamente, per rapporti successivi al 2008 (e nell'attuale quadro normativo, dopo il d.lgs. 175/2016) la violazione delle procedure selettive può incidere sulla validità dei contratti e sulla possibilità di conversione.
- L'onere della prova per dimostrare la subordinazione (art.69, comma 2, d.lgs. 276/2003) grava sul lavoratore; il giudice valuta il complesso delle circostanze e non singoli elementi isolati: pertanto è cruciale produrre elementi probatori concreti e documentali oltre alle testimonianze.
- In sede di cassazione il giudice può, anche d'ufficio (iura novit curia), ricostruire la natura giuridica dell'ente convenuto sulla base degli atti del processo; le parti devono tuttavia curare l'acquisizione e l'allegazione di elementi documentali utili a questo accertamento.
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