Cassazione Civile, Ordinanza n. 29875/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato dinanzi alla CTR un avviso di accertamento relativo a redditi non dichiarati per l'anno 2011, che l'Ufficio riteneva riconducibili a canoni di locazione percepiti in nero. La CTR ha respinto l'appello della contribuente rilevando che la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado non coincideva con quella emersa in sede di constatazione e che i titoli astratti depositati non erano riconducibili alle somme contestate né alla causa giustificativa di ciascuna somma. Con il ricorso per cassazione, la contribuente ha dedotto un unico motivo di violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., lamentando sostanzialmente un vizio di motivazione e/o nullità della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che vi fossero profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza; dall'altro, soprattutto, che il ricorso non cogliesse la ratio decidendi della sentenza della CTR, la quale aveva motivato il rigetto dell'appello valorizzando la non coincidenza tra la documentazione prodotta e quella esaminata in sede di constatazione, nonché l'inidoneità dei documenti depositati a ricondurre le somme contestate a una causa giustificativa specifica. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia si era costituita ai soli fini dell'art. 370 c.p.c. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione, ma la Corte non ravvisa la violazione lamentata e dichiara inammissibile il motivo.
È invocato dalla ricorrente in relazione alla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene però che il motivo non colga la reale ragione della decisione di merito.
È indicato come norma che fonda il motivo di ricorso, ma il ricorso è dichiarato inammissibile perché non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La costituzione dell'Agenzia è avvenuta ai sensi di tale disposizione, con conseguente mancata regolazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovuta debenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non individua e non censura la concreta ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità il motivo deve essere autosufficiente e consentire il controllo della doglianza sulla base del solo ricorso; in difetto, la censura è inammissibile.
- In materia tributaria, la prova documentale deve essere coerente con i fatti contestati e idonea a giustificare specificamente le somme oggetto di accertamento; documenti generici o non riconducibili alle somme contestate non sono sufficienti a superare l'accertamento.
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