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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22965/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo formulato era manifestamente infondato, generico e privo di specificità, oltre a riguardare un reato non contestato nel procedimento. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 400 di multa per il reato ascritto in concorso. Con il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato accertamento degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.; chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte rilevava però che il motivo era generico, assertivo e privo di specificità, oltre a riferirsi a un reato estraneo all'imputazione oggetto del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma di concorso di persone nel reato nell'imputazione oggetto della sentenza di merito.

  • art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Costituisce la base normativa del reato contestato e definito nei gradi di merito.

  • art. 337 c.p.

    Il ricorrente lo invoca, ma la Corte osserva che il motivo è inconferente perché riferito a un reato estraneo all'imputazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità, in mancanza di assenza di colpa.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso quale fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, non pertinente al giudizio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento delle doglianze; censure meramente assertive o generiche sono inammissibili.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che investa una fattispecie di reato diversa da quella oggetto dell'imputazione e del giudizio, perché difetta di pertinenza rispetto alla decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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