Cassazione Civile, Sentenza n. 7866/2020 del 16/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il ricorrente, cittadino del Mali e di religione musulmana, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di Bari del 6 agosto 2015, chiedendo in via principale lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di essere fuggito dal Mali dopo avere subito violenze da parte di vicini, che avrebbero agito per invidia della ricchezza del raccolto ottenuto dai suoi campi. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 20 agosto 2016, aveva respinto il ricorso; la Corte d'appello di Potenza, con sentenza n. 424/2017 depositata il 12 agosto 2017, aveva respinto l'appello. Con quattro motivi di ricorso per cassazione, il richiedente ha censurato, in primo luogo, l'omesso esame della domanda di protezione umanitaria, ritualmente proposta in primo grado e riproposta in appello; ha inoltre contestato la mancata considerazione della situazione interna del Mali e la valutazione di non credibilità della vicenda narrata, in relazione alle domande di status di rifugiato e protezione sussidiaria. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito, così come parte delle censure formulate con il secondo e il terzo motivo, in ragione della necessità di una nuova valutazione complessiva della storia ai fini della domanda umanitaria. Il testo non specifica il contenuto autonomo del quarto motivo né quello delle ulteriori censure assorbite.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: la Corte d'appello aveva esaminato le richieste di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma aveva omesso integralmente di pronunciarsi sulla domanda subordinata di protezione umanitaria, pur risultando proposta e riproposta in appello. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente alla censura accolta e rinviato alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, affinché proceda all'esame della domanda umanitaria e a una nuova valutazione complessiva della vicenda rilevante per tale domanda; al giudice di rinvio sono state rimesse anche le spese del giudizio di legittimità. Le censure del secondo e del terzo motivo relative alla domanda umanitaria sono state dichiarate parzialmente assorbite, come pure il quarto motivo. Le restanti censure del secondo e del terzo motivo, riguardanti la situazione interna del Mali e la credibilità della narrazione rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, sono state dichiarate inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del convincimento del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ciò comporta la nullità della decisione impugnata, che merita di conseguenza di essere cassata sul punto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta e riproposta in appello determina la nullità della decisione impugnata, censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Massime di principio
- È nulla la sentenza d'appello che ometta integralmente di esaminare una domanda ritualmente proposta in primo grado e riproposta in appello; la decisione va cassata sul punto con rinvio al giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile chiedere una nuova valutazione della credibilità delle dichiarazioni e dei fatti accertati dal giudice di merito, né una revisione del suo convincimento, sotto forma di censura relativa alla situazione del Paese di origine o alla ricostruzione della vicenda.
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