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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22636/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società fornitrice otteneva decreto ingiuntivo per Euro 6.830,00, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per mobili ed elettrodomestici asseritamente consegnati in un appartamento di Milano. Il destinatario del decreto proponeva opposizione negando di avere mai ordinato o ricevuto la merce, di avere sottoscritto alcun buono di consegna e di risiedere all'indirizzo indicato per la consegna. La società resistente sosteneva invece che la fornitura era stata ordinata dalla figlia dell'opponente, la quale avrebbe agito quale sua mandataria con rappresentanza, con conseguente obbligazione diretta del padre al pagamento. Il Tribunale rigettava l'opposizione ritenendo provata una compravendita verbale conclusa ai sensi dell'art. 1411 c.c.; la Corte d'appello confermava il rigetto, ma con diversa motivazione, qualificando il rapporto come compravendita conclusa verbalmente dalla figlia in veste di rappresentante del padre ai sensi degli artt. 1387 e 1388 c.c. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1387 e 1388 c.c., sostenendo che la conclusione della Corte territoriale fosse un'invenzione smentita dai documenti prodotti (messaggio di posta elettronica e buono di consegna) e che la figlia non avesse speso il nome del padre.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura formalmente proposta come violazione di legge perché, in realtà, mirava a contestare il giudizio di fatto della Corte d'appello sulla prova della spendita del nome e del conferimento dei poteri rappresentativi. La Corte ha ribadito che l'esternazione del potere rappresentativo può risultare anche da comportamenti concludenti, purché univoci e idonei a rendere percepibile all'altro contraente che si agisce per un diverso soggetto; l'accertamento della sussistenza di tale spendita del nome è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato. Nel caso concreto, il giudice di appello aveva valorizzato in modo coerente il messaggio di posta elettronica e la prova testimoniale, da cui emergeva che la figlia si era qualificata come incaricata dell'ordine per conto del padre, così ingenerando il legittimo affidamento della fornitrice sulla sua rappresentanza. Nessuna contestazione specifica era stata inoltre formulata dal ricorrente sulla spendita del suo nome. Non vi è stata pronuncia sulle spese per mancata difesa della parte intimata. È stato altresì dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1387 c.c.

    La rappresentanza può desumersi anche da comportamenti concludenti, se univoci e idonei a rendere percepibile all'altra parte che l'agente opera per un soggetto diverso.

  • art. 1388 c.c.

    Gli effetti del contratto concluso dal rappresentante con i poteri conferiti si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.

  • art. 1411 c.c.

    La sentenza di primo grado aveva qualificato la vicenda come contratto a favore di terzo, ma tale qualificazione non è stata posta a base della decisione di cassazione, che ha invece valorizzato la rappresentanza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La doglianza per violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di ricorso rigettato.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge in cassazione è inammissibile quando non individua una regula iuris errata, ma tende in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La spendita del nome del rappresentato non richiede necessariamente una formula espressa: può risultare anche da un comportamento concludente, purché univoco e idoneo a rendere riconoscibile all'altro contraente che si agisce per conto di un diverso soggetto.
  • L'accertamento circa l'esistenza dei poteri rappresentativi e della relativa spendita, ove sorretto da motivazione adeguata e basato su elementi probatori coerenti, è riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione.
  • Quando il quadro probatorio dimostra che un terzo ha contrattato come rappresentante di un soggetto diverso, l'obbligazione contrattuale sorge direttamente in capo al rappresentato per gli effetti del contratto concluso dal rappresentante nei limiti dei poteri conferiti.
  • La mancanza di una specifica contestazione sulla spendita del nome può rafforzare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla rappresentanza.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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