Cassazione Penale, Sentenza n. 12085/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Santangelo, nominato amministratore giudiziario, è indagato per peculato per essersi appropriato di somme della procedura (complessivi euro 58.906,80) utilizzate per pagamenti a coadiutori/collaboratori senza il decreto autorizzativo del Tribunale o comunque per importi superiori a quelli autorizzati (art. 42 d.lgs. 159/2011). Il Tribunale di Palermo, accogliendo l'appello del PM, aveva disposto il sequestro preventivo diretto e, in subordine, per equivalente, di beni fino a euro 53.577,80. La difesa ha impugnato l'ordinanza in Cassazione sostenendo la violazione dell'art. 314 c.p., deducendo che, successivamente all'ordinanza, era stato rinvenuto un decreto del 9 luglio 2015 che autorizzava le liquidazioni contestate e chiedendo l'annullamento del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un fatto sopravvenuto (il rinvenimento del decreto autorizzativo) rispetto al provvedimento impugnato: elementi acquisiti dopo la chiusura della discussione davanti al giudice del riesame non possono essere utilizzati in sede di legittimità per ottenere l'annullamento dell'ordinanza; tali elementi devono essere fatti valere con una nuova istanza di revoca o modifica dinanzi al giudice competente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di peculato; il ricorso invocava la violazione di tale norma in relazione all'appropriazione di somme della procedura da parte dell'amministratore giudiziario.
art. 42 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 42 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Prevede la necessità del decreto autorizzativo del Tribunale o del giudice delegato per determinate spese dell'amministrazione giudiziaria; l'assenza di tale decreto era il presupposto del sequestro contestato.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo proposto non rientrasse nei motivi ammissibili perché fondato su fatti sopravvenuti.
art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen.
art. 309, comma 5 e comma 9, cod. proc. pen.
Regolano l'ambito conoscitivo del giudice del riesame e gli elementi che possono essere valutati (acquisizioni coeve, sopravvenienze favorevoli e elementi addotti nel corso dell'udienza); la Corte ha richiamato che sopravvenienze posteriori alla chiusura della discussione non rilevano in sede di legittimità.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; la Corte ha applicato tale norma per addebitare le spese al ricorrente.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per l'irrogazione della somma equitativa per la cassa delle ammende, con la precisazione che il ricorso non appariva presentato in colpa.
d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, conv. in legge n. 176/2020 (art. 23, comma 8)
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in legge n. 176/2020
Norma richiamata per la procedura di trattazione con procedura scritta del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili censure fondate su fatti o prove sopravvenute rispetto al provvedimento impugnato: tali elementi devono essere proposti con istanza di revoca o modifica al giudice competente, non tramite ricorso per cassazione.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato ai vizi di diritto e ai fatti conoscibili al momento della decisione impugnata; nuovi documenti rinvenuti successivamente non giustificano l'annullamento in sede di legittimità.
- Se il sequestro è motivato dall'assenza di autorizzazione (art. 42 d.lgs. 159/2011), la difesa deve tempestivamente produrre il decreto autorizzativo davanti al giudice che ha adottato o riesaminato la misura (Giudice per le indagini preliminari o Tribunale in sede di riesame) per ottenere la revoca o la riduzione della misura.
- Nelle impugnazioni cautelari è essenziale distinguere tra questioni di diritto e nuovi fatti: i primi possono essere oggetto di ricorso in Cassazione, i secondi no.
- Per evitare decadenze o inammissibilità, chi dispone di nuove prove/documenti dopo l'adozione di una misura cautelare deve attivare subito i rimedi procedurali (istanza di revoca/modifica al giudice competente) invece di basare il ricorso per cassazione su tali acquisizioni.
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