Cassazione Civile, Ordinanza n. 33774/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione riqualificando, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, un atto formalmente indicato come contratto di affitto stipulato tra una società proprietaria del fondo e una società utilizzatrice. Secondo l'Amministrazione, le clausole negoziali sarebbero state incompatibili con la causa tipica dell'affitto/locazione, perché prevedevano: attribuzione all'affittuaria dello ius aedificandi per impianti fotovoltaici, obblighi di manutenzione straordinaria del fondo e degli impianti, nonché acquisizione finale della proprietà degli impianti da parte della proprietaria del fondo. Da ciò l'Ufficio deduceva la riconducibilità sostanziale dell'operazione a una concessione di diritto reale di superficie, con conseguente diversa tassazione in registro, ipotecaria e catastale. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e di varie norme codicistiche sulla superficie e sulla locazione/affitto, sostenendo anche che l'interpretazione tributaria dovesse valorizzare la sostanza economica dell'operazione e reprimere intenti elusivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR, nel qualificare il rapporto come affitto, aveva svolto un accertamento di merito sulla volontà negoziale delle parti e sulla corretta ermeneutica del contratto, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di fatto decisivo, qui non dedotti o comunque non riscontrabili. La sentenza impugnata non presentava neppure una violazione di legge sostanziale nell'interpretazione del contratto. Ne è derivato il rigetto del ricorso. La Corte ha inoltre compensato le spese per la novità della questione e ha escluso l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
Ai fini dell'imposta di registro, la controversia riguardava la qualificazione dell'atto; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse una violazione nell'attività della CTR di interpretazione del contratto e di ricostruzione della volontà negoziale.
Richiamati dall'Agenzia per sostenere la tesi della superficie; la Corte non ha accolto tale ricostruzione.
artt. 1571, 1576, 1587, 1590, 1615 c.c.
Richiamati dall'Agenzia per contestare la qualificazione come affitto/locazione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo era formalmente incardinato sulla violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione un accertamento di merito sulla volontà contrattuale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ha precisato che l'accertamento sulla volontà negoziale è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di fatto decisivo, vizi non riscontrati nel caso.
Norma procedurale richiamata per il deposito delle memorie difensive in prossimità dell'adunanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione di un contratto ai fini tributari, quando dipende dalla ricostruzione della volontà negoziale e del contenuto delle clausole, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge, salvo che la motivazione sia mancante o sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo.
- La mera presenza di clausole atipiche o di disciplina accessoria non consente, di per sé, di sovvertire la qualificazione del contratto attribuita dal giudice di merito, se la ricostruzione complessiva della causa concreta e dell'assetto di interessi resta coerente con il tipo negoziale individuato.
- La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto contrattuale e della volontà delle parti, è inammissibilmente diretta contro il merito della decisione.
- In tema di art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, la riqualificazione dell'atto non può prescindere dal corretto apprezzamento del regolamento negoziale effettivamente voluto dalle parti, secondo i criteri ermeneutici propri del diritto civile.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla novità della questione trattata.
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