Cassazione Penale, Ordinanza n. 07846/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, era stata applicata una pena di un anno di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione illecita di 27 dosi di cocaina ai fini di spaccio, aggravata dalla recidiva. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che il ricorso contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. è ammesso solo per specifici vizi tassativi e che la censura proposta non rientra tra quelli consentiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulle attenuanti generiche non è proponibile contro una sentenza di patteggiamento, essendo il sindacato di legittimità limitato ai motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta, rispetto alla quale il controllo di legittimità è fortemente limitato.
La Corte richiama la disciplina del rito con cui va trattato il ricorso avverso sentenze di patteggiamento.
Stabilisce che contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale contestata per aver usato violenza contro agenti della polizia municipale durante un atto d'ufficio.
art. 99, commi 1 e 2 n. 1 e 2 c.p.
Richiamato ai fini dell'aggravamento per recidiva.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Fattispecie di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, riferita alla cocaina in quantitativo pari a 27 dosi.
legge 23 giugno 2017, n. 103
La norma viene letta come fonte della tassatività dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tassativamente indicati dalla legge; non è quindi consentito dedurre questioni estranee a tali ipotesi, come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento il controllo non si estende al merito della determinazione della pena o alla valutazione di circostanze non rientranti nei motivi consentiti, salvo che si denunci l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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