Cassazione Civile, Ordinanza n. 17741/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile e l'imposta dovuta ritenendo che la partecipazione detenuta nella società distributrice dei dividendi fosse "qualificata". La contribuente possedeva azioni sia in piena proprietà sia in nuda proprietà. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo, in sostanza, che la nozione di partecipazione qualificata non potesse essere desunta dalla disciplina delle cessioni e che il nudo proprietario non percepisse dividendi, sicché non potesse essere tassato su utili non percepiti. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 27 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 67 TUIR e degli artt. 46 e 48 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che, ai fini della qualificazione della partecipazione, debbano sommarsi le quote in piena proprietà e quelle in nuda proprietà, previa valorizzazione di queste ultime secondo i criteri fiscali richiamati; ha inoltre precisato che l'aliquota maggiore si applica solo ai dividendi effettivamente percepiti, non a redditi non incassati dal nudo proprietario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, al fine di stabilire se la partecipazione in una società di capitali sia qualificata ai sensi dell'art. 27 d.P.R. n. 600/1973, devono essere considerate anche le azioni detenute in nuda proprietà, previa valutazione del relativo valore e sommatoria con le azioni in piena proprietà ex art. 67 TUIR; la maggiore aliquota si applica comunque solo sul reddito effettivamente percepito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge.
Disciplina il regime fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche non esercenti impresa e distingue tra partecipazioni qualificate e non qualificate.
È il parametro da utilizzare per individuare la partecipazione qualificata, anche mediante il computo delle azioni detenute in nuda proprietà.
artt. 46 e 48 d.P.R. n. 131/1986
Richiamati per i criteri di calcolo e valorizzazione delle quote ai fini della verifica della soglia di qualificazione della partecipazione.
Richiamato nel racconto della vicenda come base del trattamento fiscale dei dividendi nella prospettiva dell'Ufficio.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso è stata superata perché la censura è stata ritenuta conforme ai requisiti di legge.
Richiamato per il deposito della memoria in vista dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di una partecipazione societaria in ambito tributario, devono considerarsi non solo le quote in piena proprietà, ma anche quelle detenute in nuda proprietà, valorizzandole e sommando il relativo valore a quello delle altre partecipazioni del medesimo soggetto.
- La verifica della soglia che rende la partecipazione "qualificata" attiene alla posizione del socio nella compagine sociale e non coincide necessariamente con la percezione immediata dei dividendi.
- Il fatto che il nudo proprietario non percepisca i dividendi non impedisce che le relative azioni concorrano al calcolo della partecipazione qualificata; resta fermo che la tassazione con aliquota più elevata opera solo sui redditi effettivamente percepiti.
- Nel sistema dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori, la distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata rileva per il regime di imposizione dei redditi distribuiti, non per la tassazione di utili mai incassati dal contribuente.
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