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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21337/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione a cartelle di pagamento relative a tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP e IVA). I giudici di merito hanno rigettato il ricorso ritenendo che l'atto fosse impugnabile nei soli vizi propri e che le cartelle prodromiche, essendo state regolarmente notificate e non impugnate, avessero reso irretrattabili i crediti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) la violazione dell'art. 615 c.p.c., sostenendo che la domanda dovesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione, proponibile senza limiti di tempo, perché fondata sulla sopravvenuta prescrizione del credito; (2) la violazione di legge e l'erronea applicazione dei principi delle Sezioni Unite n. 23397/2016, lamentando che la C.T.R. avesse escluso la prescrizione dei crediti azionati e la decadenza del concessionario dalla riscossione, nonostante l'art. 2953 c.c. e il decorso del tempo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente inammissibile e comunque infondato, perché la doglianza riguardava in realtà atti prodromici autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario entro il termine decadenziale, e perché il ricorso non trascriveva integralmente il contenuto dell'originario atto introduttivo; inoltre, la censura non era stata correttamente veicolata come vizio di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata: la mancata impugnazione degli atti di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non comporta la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale ex art. 2953 c.c. salvo titolo giudiziale definitivo; per i tributi erariali in questione opera comunque la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non quella quinquennale ex art. 2948 c.c. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il contribuente condannato alle spese in favore delle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    "violazione e falsa applicazione dell'art 615 cod. proc. civ."

    il vizio processuale può essere dedotto quando si lamenta nullità della sentenza o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 615 c.p.c.

    l'opposizione all'esecuzione non è il rimedio corretto quando si contestano atti prodromici non conosciuti per omessa o viziata notificazione; in tali casi la tutela va esercitata davanti al giudice tributario nei termini di legge

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19

    le c.d. opposizioni recuperatorie relative ad atti prodromici di cui il contribuente non abbia avuto conoscenza devono essere proposte al giudice tributario nei termini decadenziali previsti

  • art. 112 c.p.c.

    la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere espressamente censurata come nullità processuale

  • art. 2953 c.c.

    la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non converte automaticamente la prescrizione breve in quella decennale; ciò avviene solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo

  • art. 2946 c.c.

    per i tributi erariali indicati, in assenza di una diversa previsione speciale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche non si applica ai tributi erariali in questione, perché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario

Massime di principio

  • Le contestazioni che investono la regolarità notificatoria delle cartelle o di altri atti presupposti, quando il contribuente non ne abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione, non si configurano come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma come impugnazioni di atti autonomamente impugnabili da proporre al giudice tributario entro il termine decadenziale previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992.
  • La mancata impugnazione di un atto di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non produce automaticamente la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale effetto si verifica solo se il credito è consacrato in un titolo giudiziale definitivo.
  • Per i tributi erariali come IRPEF, IRES, IRAP e IVA, in assenza di una specifica disciplina più breve, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non quella quinquennale prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
  • La censura che investa la qualificazione della domanda o il contenuto del petitum deve essere articolata in modo coerente con il vizio processuale o sostanziale effettivamente denunciato; in difetto di specifica deduzione della nullità della sentenza o della violazione dell'art. 112 c.p.c., il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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