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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15701/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 03/02/2021 che aveva respinto l'istanza di riabilitazione della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale) ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 159/2011. Ha contestato la violazione dell'art. 70 d.lgs. 159/2011 e la carenza di motivazione in ordine alla permanenza della "pericolosità qualificata", sostenendo di aver interrotto da circa venti anni i rapporti con l'ambiente criminale (trasferimento a Roma dal 2002, lavoro, inserimento familiare, mancata commissione di nuovi reati). Ha richiamato eventi processuali e amministrativi: fatti relativi a condanna per 416-bis risalenti al 2005, misura di prevenzione dichiarata inefficace il 15/12/2010 e revoca della libertà vigilata il 23/09/2013, oltre a una dichiarazione di dissociazione del novembre 2010.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: lo ha ritenuto aspecifico e volto a contestare motivazioni di merito, profili non deducibili in sede di legittimità salvo specifiche violazioni di legge o motivazione mancante o apparente. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione adeguata: i fatti e gli elementi prodotti dalla difesa sono insufficienti a provare la cessazione del vincolo con l'associazione mafiosa; per soggetti inseriti in "mafie storiche" è necessaria la prova positiva ed effettiva della rescissione del vincolo (non bastano lavoro, tempo trascorso o assenza di nuovi reati). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 159/2011

    Norma richiamata in tema di riabilitazione dalle misure di prevenzione: per soggetti appartenenti a 'mafie storiche' richiede prova positiva ed effettiva della rescissione del vincolo con l'associazione mafiosa per ritenere venuta meno la pericolosità qualificata.

  • art. 416-bis c.p.

    Reato di associazione di tipo mafioso: la precedente condanna per 416-bis è elemento fattuale rilevante ai fini della valutazione della pericolosità qualificata del soggetto.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita le censure ammissibili in Cassazione nelle materie di misure di prevenzione: non sono deducibili i vizi concernenti merito o logica motivazionale, salvo specifiche ipotesi di violazione di legge.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la mancanza o la mera apparenza della motivazione integra una violazione di legge; la Cassazione può rilevarla se il provvedimento omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di irrogare una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, quando sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; contestazioni di merito o valutazioni sulla motivazione, se non configuranti assenza o mera apparenza della motivazione, sono inammissibili.
  • Per soggetti con precedente inserimento in 'mafie storiche' la riabilitazione richiede la prova positiva, concreta e costante della rescissione dei legami con l'associazione mafiosa; elementi di vita 'ordinaria' (lavoro, famiglia, tempo trascorso, assenza di nuovi reati) sono per lo più insufficienti da soli.
  • La motivazione del giudice di merito è 'apparente' o 'assente' solo quando il provvedimento omette di confrontarsi con elementi che, singolarmente considerati, potevano determinare un esito opposto: va quindi individuato l'elemento potenzialmente decisivo che non è stato valutato.
  • In situazioni simili è strategico produrre prove positive e specifiche di dissociazione (es. atti concreti di taglio dei legami, collaborazioni o comportamenti pubblici e ripetuti incompatibili con l'appartenenza mafiosa, testimonianze dirette, elementi documentali che dimostrino l'interruzione dei contatti con il clan).
  • Chi impugna in Cassazione deve formulare censure specifiche di diritto e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; la mera riproposizione dei fatti senza spiegare la violazione di norme non supera il filtro di ammissibilità.

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