Cassazione Penale, Sentenza n. 15701/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 03/02/2021 che aveva respinto l'istanza di riabilitazione della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale) ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 159/2011. Ha contestato la violazione dell'art. 70 d.lgs. 159/2011 e la carenza di motivazione in ordine alla permanenza della "pericolosità qualificata", sostenendo di aver interrotto da circa venti anni i rapporti con l'ambiente criminale (trasferimento a Roma dal 2002, lavoro, inserimento familiare, mancata commissione di nuovi reati). Ha richiamato eventi processuali e amministrativi: fatti relativi a condanna per 416-bis risalenti al 2005, misura di prevenzione dichiarata inefficace il 15/12/2010 e revoca della libertà vigilata il 23/09/2013, oltre a una dichiarazione di dissociazione del novembre 2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: lo ha ritenuto aspecifico e volto a contestare motivazioni di merito, profili non deducibili in sede di legittimità salvo specifiche violazioni di legge o motivazione mancante o apparente. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione adeguata: i fatti e gli elementi prodotti dalla difesa sono insufficienti a provare la cessazione del vincolo con l'associazione mafiosa; per soggetti inseriti in "mafie storiche" è necessaria la prova positiva ed effettiva della rescissione del vincolo (non bastano lavoro, tempo trascorso o assenza di nuovi reati). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
Norma richiamata in tema di riabilitazione dalle misure di prevenzione: per soggetti appartenenti a 'mafie storiche' richiede prova positiva ed effettiva della rescissione del vincolo con l'associazione mafiosa per ritenere venuta meno la pericolosità qualificata.
Reato di associazione di tipo mafioso: la precedente condanna per 416-bis è elemento fattuale rilevante ai fini della valutazione della pericolosità qualificata del soggetto.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Limita le censure ammissibili in Cassazione nelle materie di misure di prevenzione: non sono deducibili i vizi concernenti merito o logica motivazionale, salvo specifiche ipotesi di violazione di legge.
Stabilisce che la mancanza o la mera apparenza della motivazione integra una violazione di legge; la Cassazione può rilevarla se il provvedimento omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di irrogare una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, quando sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; contestazioni di merito o valutazioni sulla motivazione, se non configuranti assenza o mera apparenza della motivazione, sono inammissibili.
- Per soggetti con precedente inserimento in 'mafie storiche' la riabilitazione richiede la prova positiva, concreta e costante della rescissione dei legami con l'associazione mafiosa; elementi di vita 'ordinaria' (lavoro, famiglia, tempo trascorso, assenza di nuovi reati) sono per lo più insufficienti da soli.
- La motivazione del giudice di merito è 'apparente' o 'assente' solo quando il provvedimento omette di confrontarsi con elementi che, singolarmente considerati, potevano determinare un esito opposto: va quindi individuato l'elemento potenzialmente decisivo che non è stato valutato.
- In situazioni simili è strategico produrre prove positive e specifiche di dissociazione (es. atti concreti di taglio dei legami, collaborazioni o comportamenti pubblici e ripetuti incompatibili con l'appartenenza mafiosa, testimonianze dirette, elementi documentali che dimostrino l'interruzione dei contatti con il clan).
- Chi impugna in Cassazione deve formulare censure specifiche di diritto e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; la mera riproposizione dei fatti senza spiegare la violazione di norme non supera il filtro di ammissibilità.
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