Cassazione Civile, Ordinanza n. 23126/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con cui gli veniva imputato un maggior reddito, nella misura del 33%, derivante da utili extracontabili della società a ristretta base sociale di cui faceva parte. In primo grado il ricorso era stato rigettato, mentre in appello la CTR aveva accolto il gravame ritenendo che la presunzione di distribuzione degli utili ai soci non potesse operare automaticamente, specie quando la rettifica societaria derivava da minori costi deducibili e non da maggiori ricavi, e che l'Ufficio non avesse allegato ulteriori elementi indiziari specifici riferiti al socio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 41-bis d.P.R. 600/1973, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che, a seguito dell'accertamento definitivo nei confronti della società, operasse la presunzione semplice di distribuzione degli utili occulti ai soci e che il contribuente non avesse fornito prova contraria; il secondo per omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'avviso di accertamento societario posto a base di quello emesso verso il socio. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo da un lato la violazione dei principi costituzionali di difesa e capacità contributiva, perché non gli sarebbe stato portato preventivamente a conoscenza l'atto presupposto emesso nei confronti della società, e dall'altro la violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., assumendo di avere dimostrato la propria estraneità alle vicende societarie mediante dimissioni da amministratore e cessione delle quote.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, dichiarando assorbito il secondo, e ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Piemonte con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione afferma che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati; tale presunzione opera quando siano accertati la ristretta compagine sociale e un valido accertamento a carico della società, restando a carico del contribuente la prova contraria. La CTR aveva errato nell'escludere la presunzione solo perché l'utile societario derivava da costi fittizi o minori costi deducibili, circostanza ritenuta irrilevante dalla Cassazione. Quanto al ricorso incidentale, la doglianza sul mancato previo portare a conoscenza dell'atto societario è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto o allegato l'avviso di accertamento notificato al socio; l'altra censura è stata ritenuta infondata perché già superata dall'accoglimento del ricorso principale.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel quadro dell'accertamento tributario nei confronti del socio di società a ristretta base sociale
l'onere di fornire la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili occulti grava sul contribuente
consente il ricorso alla presunzione semplice fondata sulla ristretta base sociale e sul vincolo di reciproco controllo tra i soci
la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è ammessa se grave, precisa e concordante, con possibilità di prova contraria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo
richiamato nel ricorso incidentale in relazione al metodo di accertamento tributario
artt. 23, 24 e 53 Cost.
invocati dal contribuente per contestare la legittimità dell'accertamento senza previa conoscenza dell'atto presupposto
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, poiché il fatto noto è costituito dalla ristretta compagine sociale e dal conseguente reciproco controllo tra i soci, non dal solo maggior reddito societario.
- La presunzione di attribuzione degli utili occulti ai soci richiede pur sempre un valido accertamento a carico della società e l'effettivo accertamento della ristretta base sociale; una volta operante, incombe sul socio l'onere di provare che i maggiori redditi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti, oppure che egli è estraneo alla gestione societaria.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può operare anche quando la rettifica del reddito societario derivi da costi fittizi o minori costi deducibili, non essendo necessario che l'Ufficio dimostri ulteriormente la concreta distribuzione ai soci.
- La mera deduzione di perdite contabili o la successiva cessione delle quote non sono, di per sé sole, idonee a vincere la presunzione di attribuzione dei maggiori utili ai soci per l'anno d'imposta accertato.
- Nel giudizio di legittimità, chi contesta un avviso di accertamento per relationem deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo o allegando gli atti necessari a consentire alla Corte il controllo della doglianza; in difetto, la censura è inammissibile.
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