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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12167/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, medici specialisti ambulatoriali titolari di singoli contratti convenzionali disciplinati dall'ACN, avevano chiesto in giudizio l'accertamento del diritto alla retribuzione di risultato per il biennio 2015-2016, o comunque a un emolumento incentivante previsto dall'art. 39 dell'ACN, assumendo di aver raggiunto gli obiettivi fissati dalla ASL e che l'azienda dovesse corrispondere quanto dovuto, anche tramite separato giudizio di quantificazione. Il Tribunale aveva riconosciuto solo l'annualità 2015. In appello la ASL aveva sostenuto che mancavano i presupposti contrattuali per l'erogazione dell'incentivo, perché non risultavano né la formale costituzione del fondo premialità né un accordo attuativo aziendale con le organizzazioni sindacali, né una verifica dei risultati secondo gli indicatori predefiniti. La Corte d'appello aveva accolto il gravame e respinto le domande. In cassazione i medici hanno dedotto: 1) contraddittorietà e illogicità della motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe da un lato negato la verifica degli obiettivi e dall'altro affermato il loro raggiungimento ma la già avvenuta remunerazione tramite quota di ponderazione; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della delibera aziendale del 2015; 3) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale in relazione all'art. 39 ACN; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e richiamo all'art. 1359 c.c., assumendo che, essendo le prestazioni state rese e dipendendo gli atti richiesti dalla sola volontà dell'ASL, la condizione dovesse considerarsi avverata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la quota variabile di cui all'art. 41 ACN e la retribuzione di risultato di cui all'art. 39 ACN sono istituti diversi: la prima fa parte del trattamento economico di base, mentre la seconda presuppone uno specifico progetto o programma, la previa individuazione formale del fondo premialità e una positiva verifica dei risultati secondo modalità concordate. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto l'apparente denuncia di error in procedendo, i ricorrenti chiedevano una rivalutazione del contenuto della delibera aziendale, senza realmente censurare l'uso di prove non introdotte dalle parti. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, interpretando l'art. 39 ACN nel senso che l'erogazione dell'indennità di risultato richiede: fissazione degli obiettivi annuali con le organizzazioni sindacali, individuazione degli indicatori di valutazione, definizione dei programmi e del fondo premialità e successiva valutazione periodica. Ha respinto anche il quarto motivo, osservando che la delibera richiamata non dimostrava il compiuto svolgimento della procedura prevista dall'art. 39 e che, in mancanza dei passaggi contrattualmente previsti, non era configurabile un potere unilaterale di rideterminazione del compenso. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per il diverso esito dei giudizi di merito.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    norma richiamata per il rito introduttivo del giudizio di primo grado proposto dai medici.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura motivazionale, ma la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata nei limiti oggi rilevanti in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non ricorre per la sola diversa valutazione del materiale probatorio; occorre che il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c.

    richiamati dai ricorrenti per l'interpretazione dell'art. 39 ACN; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione letterale e sistematica della clausola contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo relativo all'onere della prova; la Corte ha confermato che spettava ai medici dimostrare i presupposti dell'emolumento azionato.

  • art. 1359 c.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di avveramento della condizione; la Corte non ne ha applicato la disciplina, escludendo comunque il diritto per mancanza della procedura contrattuale presupposta.

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    norma base che riconduce la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali agli accordi collettivi nazionali e agli accordi integrativi.

  • art. 39 ACN specialistica ambulatoriale

    prevede che la retribuzione di risultato derivi da programmi e progetti finalizzati, con accordo attuativo aziendale, obiettivi prefissati, indicatori concordati e verifica periodica dei risultati; in mancanza di tali passaggi non sorge il diritto all'emolumento.

  • art. 41 ACN specialistica ambulatoriale

    disciplina la quota variabile del trattamento economico, distinta dalla retribuzione di risultato; il raggiungimento di obiettivi ai fini della quota variabile non equivale di per sé al diritto all'incentivo ex art. 39.

  • art. 3, comma 4, ACN specialistica ambulatoriale

    attribuisce all'accordo integrativo regionale la definizione degli obiettivi di salute, della distribuzione della parte variabile del compenso e delle materie rinviate dall'accordo, incluso l'art. 39.

  • art. 123, comma 4, ACN specialistica ambulatoriale

    richiamato nel quadro della contrattazione con le organizzazioni sindacali per la definizione degli accordi aziendali e della procedura prevista dall'art. 39.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    base dei motivi di ricorso che denunciano nullità della sentenza o errori processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato nel valutare la censura sulla motivazione, alla luce del nuovo perimetro del vizio motivazionale in cassazione.

Massime di principio

  • L'indennità o retribuzione di risultato prevista da un accordo collettivo non sorge automaticamente per il solo svolgimento di prestazioni o per il generico raggiungimento di obiettivi, ma richiede la previa attivazione della procedura contrattualmente prevista, con individuazione formale del fondo, degli obiettivi e degli indicatori di verifica.
  • Quando un contratto collettivo distingue tra quota variabile del compenso e retribuzione di risultato, le due voci non sono sovrapponibili: il riconoscimento dell'una non implica, di per sé, il diritto all'altra.
  • In presenza di una clausola che rinvia a accordi aziendali o sindacali per la definizione di obiettivi, programmi e modalità di remunerazione, il giudice deve verificare l'esistenza e il contenuto di tali accordi, perché essi costituiscono presupposto costitutivo del diritto azionato.
  • La censura per violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito.
  • La domanda di pagamento di un emolumento contrattuale incentivante non può essere trasformata in una domanda risarcitoria o in una pretesa fondata su un avveramento fittizio della condizione se l'attore ha chiesto soltanto la prestazione economica prevista dal contratto collettivo.
  • In assenza dei passaggi negoziali e procedurali previsti dall'accordo collettivo, non è configurabile un potere unilaterale dell'ente di determinare o rideterminare il compenso accessorio degli specialisti convenzionati.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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