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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23898/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001, definito con decreto della corte d'appello che aveva liquidato l'indennizzo per la durata non ragionevole di un giudizio civile in favore di 43 assistiti dell'avvocato ricorrente. Il difensore, che nel giudizio presupposto aveva chiesto la distrazione delle spese, ha proposto opposizione in proprio lamentando che la liquidazione delle spese fosse avvenuta in violazione del d.m. n. 55/2014, perché effettuata applicando la tabella 8 invece della tabella 12. La corte d'appello ha rigettato nel merito l'opposizione. Avverso tale decreto l'avvocato ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, mentre il Ministero intimato non ha svolto difese. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione del difensore distrattario a proporre in proprio l'opposizione quando la censura riguarda soltanto l'adeguatezza della liquidazione delle spese e non l'istanza di distrazione o la sua decisione. Ha quindi escluso che, nel giudizio ex art. 5-ter L. n. 89/2001, il difensore distrattario possa dolersi in proprio dell'ammontare delle spese liquidate, e ha richiamato i principi sul rilievo d'ufficio del difetto di legittimazione e sull'assenza di giudicato implicito sulla questione quando non sia stata oggetto di contraddittorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'opposizione proposta in proprio dal difensore distrattario non fosse ammissibile, perché la legittimazione a contestare la liquidazione delle spese spettava esclusivamente alla parte rappresentata, salvo che la controversia investisse la distrazione stessa o che questa fosse stata omessa o respinta. Ha inoltre affermato che il difetto di legittimazione era rilevabile d'ufficio in cassazione e che non operava un giudicato implicito sulla questione, poiché il giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non ha natura di impugnazione ed è quindi sottratto al meccanismo del giudicato interno. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo il Ministero svolto difese.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    Il giudizio di opposizione ex art. 5-ter non ha natura di impugnazione e non è limitato ai motivi di censura, con conseguente esclusione del meccanismo del giudicato interno.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È il parametro normativo richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese, ma la Corte non entra nel merito della tabella applicata per il difetto di legittimazione del difensore.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è espressamente citato nel testo, ma la decisione richiama il principio per cui il giudicato implicito sulla legittimazione non si forma se la questione non è stata oggetto di discussione in contraddittorio.

  • art. 2697 c.c.

    Non è espressamente citato nel testo; non assume rilievo decisivo nella motivazione.

Massime di principio

  • Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese non è legittimato ad agire o impugnare in proprio quando la censura riguarda soltanto la misura della liquidazione delle spese, salvo che sia in discussione la pronuncia sulla distrazione o che questa sia mancata o rigettata.
  • Nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 il difetto di legittimazione o di titolarità del rapporto controverso può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado fino al giudicato.
  • Quando una questione di legittimazione non sia stata effettivamente discussa nel contraddittorio delle parti, non può dirsi formato un giudicato implicito su di essa, anche se il giudice abbia pronunciato sul merito.
  • Se il giudizio di opposizione non può essere proposto dalla parte che l'ha introdotto, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha deciso nel merito deve essere rigettato per difetto originario di legittimazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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