Cassazione Penale, Sentenza n. 30057/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un gruppo di quattro minorenni, indagati per avere aggredito una persona offesa nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2025. Al ricorrente è specificamente contestato di aver sferrato due coltellate all'addome e al lato sinistro del torace della vittima, provocandole gravi lesioni con ricovero in codice rosso e successivo intervento chirurgico. Il GIP del Tribunale per i Minorenni ha applicato nei suoi confronti la custodia in IPM; il Tribunale del riesame ha confermato la misura. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione e erronea applicazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura, sostenendo che nel processo minorile la finalità rieducativa imponga di privilegiare un collocamento in comunità, specie a fronte di un contesto familiare ritenuto valido e della successiva costituzione spontanea; 2) violazione dell'art. 274 c.p.p. in relazione agli artt. 1 e 23 D.P.R. 338 del 1988, assumendo l'assenza delle esigenze cautelari, poiché l'indagato si era costituito, aveva ammesso i fatti, era inserito in un ambiente familiare sano e i precedenti episodi commessi quando era infraquattordicenne non sarebbero da soli significativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha osservato che i motivi, pur formalmente prospettati anche come violazione di legge, miravano in realtà a sollecitare una diversa lettura dei fatti e degli elementi valutati dal giudice di merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del provvedimento cautelare, valorizzando la gravità della condotta, l'uso di armi, la ricerca della persona offesa nella zona della movida e la successiva aggressione, nonché l'attualità del pericolo di recidiva desunta anche da precedenti condotte per lesioni e porto d'armi, sebbene allora definite con sentenze di non luogo a procedere per l'età infraquattordicenne. La Corte ha inoltre ritenuto non decisivi, allo stato, la spontanea costituzione e l'ammissione dei fatti, poiché il giudice di merito aveva spiegato che tali elementi non dimostravano ancora una concreta rivisitazione critica della condotta e non rendevano, al momento, adeguate misure meno afflittive. Ha infine precisato che, trattandosi di reato commesso da minorenne, non seguiva la condanna alle spese processuali per applicazione della disciplina di cui all'art. 29 d.lgs. 272/2009.
Norme richiamate
artt. 56, 575, 577 nn. 3 e 4 c.p.
sono le norme incriminatrici richiamate per il delitto tentato di omicidio aggravato contestato al minorenne
è la norma sulle esigenze cautelari richiamata dalla difesa per contestare la sussistenza dei pericoli cautelari
individua i vizi tassativi deducibili in cassazione, entro i quali deve rientrare la censura sulla motivazione
art. 1 D.P.R. 338 del 1988
richiamato nel ricorso quale parametro del trattamento cautelare minorile
art. 23 D.P.R. 338 del 1988
richiamato nel ricorso quale parametro del trattamento cautelare minorile
art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria
art. 29 d.lgs. 272/2009
applicato per escludere la condanna del minorenne al pagamento delle spese processuali
richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro misure cautelari personali non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale indiziario o delle esigenze cautelari; sono deducibili solo violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione.
- La motivazione del provvedimento cautelare è censurabile in cassazione solo se presenta vizi che ne compromettono i requisiti minimi di esistenza e logicità, non quando la doglianza mira a una diversa lettura dei fatti.
- In presenza di una condotta gravemente violenta, con uso di armi e ricerca della vittima, è logicamente sostenibile la permanenza delle esigenze cautelari e la scelta di una misura custodiale, se il giudice spiega adeguatamente perché misure meno afflittive siano al momento inidonee.
- Nel procedimento minorile, la valorizzazione della funzione rieducativa non impone automaticamente il ricorso a misure meno restrittive quando la gravità del fatto e il pericolo di recidiva risultino adeguatamente motivati.
- La spontanea costituzione dell'indagato e l'ammissione dei fatti non escludono di per sé le esigenze cautelari, se il giudice di merito motiva nel senso che tali elementi non sono ancora indice di un effettivo ravvedimento o di una concreta revisione critica della condotta.
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