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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13161/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per concorso nella detenzione, ai fini di cessione a terzi, di bulbi di papavero da oppio essiccati idonei all'estrazione di morfina ed eroina. Deduce due motivi: con il primo lamenta vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e di nuova escussione del conducente del taxi; con il secondo denuncia violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e l'insufficienza del suo contributo al fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la rinnovazione istruttoria in appello è istituto eccezionale e che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla piena affidabilità del quadro probatorio e sull'irrilevanza della nuova escussione richiesta. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito delle prove, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte d'appello logica e fondata su emergenze oggettive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato all'imputato

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    norma incriminatrice relativa alla detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti o piante/parti da cui si estraggono i principi attivi

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820

    la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è eccezionale e presuppone che il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti

  • Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068

    il potere di disporre la rinnovazione istruttoria è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di appello ed è insindacabile se motivato

  • Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487

    confermato il principio di insindacabilità in cassazione della scelta motivata del giudice di appello sulla rinnovazione probatoria

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria solo ove l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è un rimedio eccezionale: può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, non essendo sufficiente la mera richiesta della parte.
  • La mancata rinnovazione della prova non è censurabile in cassazione quando la Corte di merito abbia motivato in modo congruo sulla completezza e affidabilità del compendio probatorio già acquisito.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove già esaminate dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logica, completa e non manifestamente illogica.
  • La partecipazione al reato può essere desunta da un contributo consapevole e programmato all'attività illecita, anche attraverso la presenza sul luogo, la collaborazione materiale alle operazioni e la fuga all'arrivo della polizia.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è condannato oltre che alle spese anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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