Cassazione Penale, Ordinanza n. 13161/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per concorso nella detenzione, ai fini di cessione a terzi, di bulbi di papavero da oppio essiccati idonei all'estrazione di morfina ed eroina. Deduce due motivi: con il primo lamenta vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e di nuova escussione del conducente del taxi; con il secondo denuncia violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e l'insufficienza del suo contributo al fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la rinnovazione istruttoria in appello è istituto eccezionale e che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla piena affidabilità del quadro probatorio e sull'irrilevanza della nuova escussione richiesta. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito delle prove, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte d'appello logica e fondata su emergenze oggettive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato all'imputato
norma incriminatrice relativa alla detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti o piante/parti da cui si estraggono i principi attivi
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820
la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è eccezionale e presuppone che il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti
Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068
il potere di disporre la rinnovazione istruttoria è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di appello ed è insindacabile se motivato
Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487
confermato il principio di insindacabilità in cassazione della scelta motivata del giudice di appello sulla rinnovazione probatoria
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria solo ove l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è un rimedio eccezionale: può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, non essendo sufficiente la mera richiesta della parte.
- La mancata rinnovazione della prova non è censurabile in cassazione quando la Corte di merito abbia motivato in modo congruo sulla completezza e affidabilità del compendio probatorio già acquisito.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove già esaminate dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è logica, completa e non manifestamente illogica.
- La partecipazione al reato può essere desunta da un contributo consapevole e programmato all'attività illecita, anche attraverso la presenza sul luogo, la collaborazione materiale alle operazioni e la fuga all'arrivo della polizia.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è condannato oltre che alle spese anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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