Cassazione Civile, Ordinanza n. 17719/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti avevano ottenuto dalla Corte d'appello, in sede di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare instaurata nei loro confronti quali soci illimitatamente responsabili di una s.n.c., la liquidazione dell'indennizzo e la condanna del Ministero al pagamento delle spese. Senza proporre opposizione ex art. 5-ter della L. n. 89 del 2001 avverso il decreto emesso dal consigliere delegato dal Presidente della Corte d'appello, hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo diretto a censurare la sola statuizione sulle spese. Il Ministero si è costituito resistendo e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il rimedio corretto contro quel provvedimento fosse l'opposizione e non il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse quello adottato dal Presidente della Corte d'appello, o dal suo delegato, e che contro di esso il rimedio esperibile fosse l'opposizione prevista dall'art. 5-ter della L. n. 89 del 2001, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, precisando che solo il decreto emesso dalla Corte d'appello all'esito del giudizio di opposizione è ricorribile per cassazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero, liquidandole in Euro 510,00 per compensi, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, perché il processo è esente dal relativo pagamento.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
Per il decreto emesso dal Presidente della Corte d'appello o dal suo delegato nel procedimento di equa riparazione il rimedio esperibile è l'opposizione; il ricorso per cassazione è ammesso solo contro il decreto emesso dalla Corte d'appello all'esito dell'opposizione.
Ha introdotto il rimedio dell'opposizione ex art. 5-ter nella disciplina della equa riparazione.
Ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 83 del 2012.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non si applica il raddoppio del contributo unificato perché il processo è esente dal suo pagamento.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, il decreto emesso dal Presidente della Corte d'appello o dal magistrato delegato non è direttamente ricorribile per cassazione quando la legge prevede un rimedio speciale di opposizione; l'inosservanza di tale sequenza processuale determina l'inammissibilità del ricorso.
- La ricorribilità per cassazione è ammessa solo avverso il provvedimento definitorio pronunciato dalla Corte d'appello all'esito del giudizio di opposizione, non contro il provvedimento monocratico iniziale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo è esente dal pagamento del contributo unificato medesimo.
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