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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34444/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona del 05/02/2024 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del 12/10/2018. La difesa deduce violazione degli artt. 666 e 674 c.p.p. e 168 c.p. e vizio della motivazione: sostiene che il giudice della cognizione (che ha emesso la sentenza di condanna per il nuovo delitto il 07/04/2022) avrebbe dovuto rilevare e disporre la revoca del beneficio in sede cognitiva, atteso che la condanna originaria era già irrevocabile e il certificato del casellario giudiziale attestava il beneficio; dato che ciò non è avvenuto né in primo né in secondo grado, secondo la difesa il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto poi procedere alla revoca.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che ricorressero i presupposti per la revoca obbligatoria ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., atteso che il nuovo delitto era stato commesso il 15/10/2021, cioè entro il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza del 12/10/2018 che aveva concesso la sospensione. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il principio per cui la revoca è obbligatoria quando il delitto ulteriore è commesso nel termine previsto, e ciò indipendentemente dall'epoca in cui la sentenza accertativa del nuovo delitto è divenuta irrevocabile o dall'omissione del giudice della cognizione. Il ricorso è stato pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 168, comma 1, n. 1, nel senso che la commissione di un nuovo delitto entro il termine (quinquennio o biennio) successivo all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione impone la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell'esecuzione.

  • art. 163 cod. pen.

    La Corte chiarisce che il termine biennale o quinquennale decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, e non dalla data di irrevocabilità della sentenza che accerta il nuovo delitto.

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamato per distinzione: la giurisprudenza delle Sezioni Unite riguarda la revoca del beneficio concesso in violazione dei limiti di legge (art. 164, comma 4); nel caso di revoca obbligatoria ex art. 168 la disciplina e i principi delle Sezioni Unite non si applicano nella stessa maniera.

  • artt. 666 e 674 cod. proc. pen.

    I motivi di impugnazione volgevano su presunte violazioni di norme processuali e vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto infondati tali rilievi alla luce dei presupposti di fatto non contestati e della normativa sostanziale che impone la revoca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma del fatto (reato per cui la ricorrente era stata originariamente condannata); contestualmente usata in ricostruzione fattuale ma non decisiva per il principio di diritto sul regime della sospensione.

Massime di principio

  • Se il condannato commette un nuovo delitto entro il termine (biennale o quinquennale) decorrente dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione, la revoca della sospensione condizionale è obbligatoria e il giudice dell'esecuzione deve pronunciarla su congrua richiesta dell'Autorità requirente.
  • Il termine rilevante ai fini della revoca decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non dalla data di irrevocabilità della sentenza che accerta il nuovo delitto; l'accertamento giudiziario successivo non impedisce la revoca se il delitto è stato commesso entro il termine.
  • L'omissione del giudice della cognizione (primo o secondo grado) di disporre la revoca in sede cognitiva non preclude al giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione quando ricorrono ragioni di revoca obbligatoria ex art. 168 cod. pen.
  • Va distinta la fattispecie della revoca obbligatoria ex art. 168 dalla revoca del beneficio concesso in violazione dei limiti di legge (art. 164, comma 4): per quest'ultima ipotesi il giudice dell'esecuzione può intervenire con acquisizione del fascicolo del giudizio e solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione (Sezioni Unite Longo).
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe contestare specificamente la sussistenza temporale del presupposto (data del fatto nuovo o della irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio) o proporre motivi che incidano sui fatti non contestati, perché il giudice dell'esecuzione decide sulla base di fatti accertati e non contestati e sulla normativa che rende in taluni casi la revoca obbligatoria.

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