Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36383/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 21/11/2022 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per più reati: partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis, capo 1), detenzione e porto abusivo di armi (capi 10 e 12), tentata estorsione aggravata in concorso (capo 26), con annullamento della contestazione per associazione dedita al narcotraffico (capo 68). Il ricorrente ha proposto dodici motivi, tra i principali: carenza di autonoma valutazione del tribunale del riesame; insufficiente gravità indiziaria per la partecipazione all'associazione mafiosa (mancanza di contributi concreti e di una reale "messa a disposizione" della cosca, contestazione della rilevanza della "dote" di 'ndrangheta e della mera vicinanza); indeterminatezza e mancanza di elementi per i capi relativi alle armi (mancata collocazione spazio-temporale, identità dell'arma e apporto personale) e per l'aggravante mafiosa; insufficienza probatoria e mancanza del quid pluris per la tentata estorsione aggravata; e infondatezza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo con riferimento al capo 10 (detenzione/porto di arma descritta come "mitra"). Ha rilevato l'indeterminatezza della contestazione in ordine alla precisa collocazione spazio-temporale dell'episodio e l'assenza di elementi idonei a circoscrivere temporalmente e territorialmente la condotta, nonché la mancata individuazione del soggetto passivo e delle motivazioni in modo sufficientemente specifico. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente al capo 10 e la causa è stata rinviata. Tutte le altre censure sono state respinte come inammissibili o infondate: il motivo relativo alla mancata autonoma valutazione del tribunale del riesame è stato dichiarato inammissibile; le contestazioni sui capi 12 (armi/aggravante), 26 (tentata estorsione) e sulla partecipazione associativa sono state rigettate in quanto i giudici di merito avevano dato riscontri probatori ritenuti sufficienti (captazioni, dichiarazioni di collaboratori, servizi di appostamento, presenza al summit e ruolo operativo) e le doglianze difensive si sono dimostrate generiche o non confrontate con l'intero quadro probatorio. Non è stata applicata la sanzione ex art. 616 c.p.p. (spese) e si dispone il rinvio per il capo annullato.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    comma 2, lett. b), c) e c-bis)

    Disciplina i requisiti minimi di motivazione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare; la Corte rileva che la descrizione sommaria del fatto deve consentire all'indagato la compiuta conoscenza dell'accusa e che l'obbligo di autonoma valutazione riguarda la decisione del giudice che emette la misura inaudita altera parte ma non il tribunale del riesame nella stessa misura.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Contestazione per partecipazione ad associazione mafiosa; la Corte conferma che per la conferma della misura è necessario un quadro indiziario complessivo (captazioni, dichiarazioni collaboratori, appostamenti) che evidenzi l'appartenenza, i compiti e l'operatività del soggetto nel clan.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla gravità indiziaria e motivazione: utilizzata come riferimento per contestare la sufficienza della prova indiziaria; la Corte verifica se i giudici di merito hanno adeguatamente argomentato la gravità indiziaria.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riguarda l'onere della motivazione per le misure cautelari; citato nelle censure contro la motivazione ritenuta generica o assertiva.

  • art. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Regole sull'esecuzione della misura e verifica delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura; la Corte richiama che le esigenze cautelari, specie nel contesto mafioso, posseggono carattere di persistenza e sono motivate dalle risultanze istruttorie.

  • legge n. 895 del 1967

    Norme su armi e munizioni; richiamate dai difensori per contestare la qualificazione dell'arma come "da guerra" e la configurabilità dell'aggravante.

  • art. 56, 110, 629 cod. pen.

    Riferimenti al concorso di persone nel reato (art.110), alla rapina/estorsione (art.629) e ai criteri di concorso; utilizzati per valutare il contributo personale del ricorrente nelle condotte contestate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sanzione per l'uso abusivo del ricorso; la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 616 in presenza di accoglimento parziale del ricorso.

Massime di principio

  • Per la conferma di misure cautelari in reati di tipo mafioso è necessario un quadro indiziario complessivo e specifico: captazioni multiple, dichiarazioni di collaboratori, servizi di osservazione e elementi che colleghino la condotta dell'indagato al ruolo associativo.
  • La contestazione relativa a reati con armi richiede indicazioni sufficienti su tempo, luogo, identificazione dell'arma e apporto personale dell'imputato; l'indeterminatezza spazio-temporale può rendere nulla o annullabile la misura cautelare per quel capo.
  • L'aggravante mafiosa richiede evidenza sia del metodo (evocazione della forza e del vincolo intimidatorio della mafia) sia della finalità di agevolare l'associazione; la motivazione deve affrontare entrambi gli elementi e l'aspetto psicologico del soggetto.
  • Il tribunale del riesame non è tenuto a riprodurre l'autonoma valutazione richiesta al giudice che ha emesso la misura inaudita altera parte; le censure su tale presunta mancanza sono spesso inammissibili se il riesame ha comunque operato un controllo effettivo.
  • Nel giudizio cautelare sul tentativo di estorsione va considerata l'idoneità causale degli atti compiuti e l'effetto prodotto sulla vittima: anche il comportamento che induce la vittima a rivolgersi ai vertici può comprovare l'efficacia della minaccia.
  • Le impugnazioni generiche o che non confrontano analiticamente le singole risultanze probatorie con le argomentazioni del giudice di merito sono destinate a essere dichiarate inammissibili o a fallire, specie in contesti mafiosi dove la prova è spesso composta e plurima.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.