Cassazione Civile, Ordinanza n. 29858/2022 del 12/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'esistenza, tra settembre 1997 e giugno 2006, di un rapporto di lavoro subordinato con la società resistente, deducendo di avere svolto mansioni di commesso magazziniere e di commesso viaggiatore, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello ha però confermato il rigetto della domanda rilevando che dalle dichiarazioni rese in interrogatorio formale emergeva l'assenza di direttive e controlli da parte degli altri soci sia per l'attività di propaganda sia per quella di magazziniere; che la tesi dei due distinti rapporti, uno autonomo e uno subordinato, era nuova; che l'orario fisso pomeridiano non era incompatibile con un'attività autonoma; e che mancavano ulteriori indici sintomatici della subordinazione, in particolare una retribuzione fissa, essendo il compenso corrisposto annualmente al momento della distribuzione degli utili societari. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., contestando la lettura delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale e sostenendo che esse attestassero un orario fisso quale magazziniere e dunque l'esistenza di due rapporti; con il secondo ha dedotto l'omesso esame del fatto che egli era socio accomandante, mentre gli altri erano accomandatari, circostanza che renderebbe compatibile la coesistenza tra qualità di socio e subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero inammissibili perché, trattandosi di decisione di appello resa in regime di doppia conforme, non era deducibile il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha inoltre rilevato la mancata specificità dei motivi, poiché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale né fornito adeguati elementi per individuarle negli atti. Le doglianze, infine, non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché insistevano sulla tesi dei due rapporti senza confrontarsi con il rilievo di novità della prospettazione e con l'accertata insussistenza degli indici della subordinazione. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio
Il vizio non è deducibile in cassazione avverso sentenza di appello resa in doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, dimostrando che esse non coincidono.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il fatto è stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e secondo grado.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti, così da consentirne l'individuazione e il reperimento nel fascicolo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È necessario depositare gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, secondo un onere di specificità e completezza a presidio del giudizio di legittimità.
La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 54, comma 2, d.l. 83/2012
La disciplina del nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. si applica agli appelli proposti oltre il termine previsto dalla norma.
È richiamata come legge di conversione del d.l. 83/2012, rilevante per l'ambito applicativo del nuovo vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza impugnata è resa in doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità: quando si fonda su dichiarazioni o atti processuali, occorre trascriverne il contenuto rilevante e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo.
- Le censure che si limitano a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità, perché mirano a un riesame del merito.
- Per censurare correttamente una decisione, il ricorso deve confrontarsi con tutte le argomentazioni decisive poste a base della sentenza impugnata, altrimenti difetta di attinenza alla ratio decidendi.
- Ai fini dell'accertamento della subordinazione, l'esistenza di un orario fisso non è di per sé decisiva se mancano ulteriori indici tipici del vincolo gerarchico e della retribuzione fissa.
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