Cassazione Civile, Ordinanza n. 01218/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento IMU per l’anno 2014 emessi da un comune in relazione a differenze d’imposta su aree edificabili, sulla base dell’aumento del valore deliberato dall’ente nel 2012. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’ufficio, ritenendo non utilizzabile, ai fini della controversia IMU, il giudicato esterno invocato dai contribuenti e formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti e per la medesima annualità, ma avente ad oggetto la TASI. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 12 delle preleggi, sostenendo che la sentenza passata in giudicato avrebbe valore di legge e non potesse essere disattesa. Hanno inoltre depositato memoria, evidenziando che uno dei due procedimenti iscritti in Cassazione costituiva duplicato dell’altro. Il comune non si è costituito.
La decisione
La Corte ha preliminarmente riunito il procedimento iscritto successivamente a quello più risalente, trattandosi della medesima controversia erroneamente duplicata. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso iscritto successivamente per effetto del principio di consumazione del potere di impugnazione, poiché contro la stessa sentenza non possono essere proposti due ricorsi identici. Quanto al ricorso riunito e più risalente, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché carente di autosufficienza: la sentenza che si assumeva passata in giudicato e male interpretata non era stata riprodotta integralmente nel ricorso, né il solo richiamo a stralci della motivazione era sufficiente. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato dai ricorrenti in tema di efficacia del giudicato esterno, che vincola le parti e non può essere disatteso dal giudice di merito.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all’interpretazione del giudicato esterno.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ne dà atto per la sussistenza dei presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la proposizione di due ricorsi identici contro la stessa sentenza determina l’inammissibilità del ricorso successivo, salvo che il primo sia invalido o non abbia validamente introdotto il giudizio entro il termine di decadenza.
- Chi deduce in cassazione l’erronea esclusione o interpretazione di un giudicato esterno deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, trascrivendo nel ricorso il contenuto rilevante della decisione invocata; il mero richiamo a passi della motivazione non basta.
- L’interpretazione del giudicato esterno è sindacabile dalla Corte di cassazione con cognizione piena, ma solo se il testo della decisione asseritamente giudicata sia adeguatamente riprodotto nel ricorso, comprensivo di motivazione e dispositivo quando necessario alla comprensione del comando giudiziale.
- La mancanza di autosufficienza del ricorso comporta l’inammissibilità del motivo quando la censura presuppone l’esame diretto di un precedente giudicato non allegato integralmente agli atti di legittimità.
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