Cassazione Civile, Ordinanza n. 21616/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore doganale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di rettifica emessi per importazioni del 2007 di cavi d'acciaio indicati come di provenienza sudcoreana ma ritenuti dall'Ufficio di origine cinese, con conseguente applicazione di dazi antidumping. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR della Liguria aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo rispettato il contraddittorio preventivo e fondando la pretesa sull'informativa OLAF. In cassazione la società ha dedotto: 1) l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in un giudizio promosso dall'importatore dei medesimi beni, con conseguente estensione dell'effetto favorevole anche al dichiarante/condebitore solidale ai sensi dell'art. 1306 c.c.; 2) la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e delle norme sul procedimento doganale; 3) la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che la relazione OLAF non potesse valere come prova legale dei fatti costitutivi della pretesa, essendo al più una segnalazione preliminare; inoltre sono state riproposte questioni ritenute assorbite, tra cui una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e censure sulla responsabilità dello spedizioniere, sulla motivazione degli atti e sull'applicabilità di esimenti da legittimo affidamento e situazione particolare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo sul giudicato esterno: poiché gli atti impositivi relativi alla medesima importazione erano stati annullati con sentenza passata in giudicato nel giudizio promosso dall'importatore, tale effetto doveva estendersi anche allo spedizioniere/condebitore solidale. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contribuente. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate; la resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la disciplina dell'efficacia del giudicato favorevole nei confronti del condebitore solidale può operare anche in materia di dazi doganali, consentendo l'estensione dell'effetto favorevole al soggetto obbligato in solido quando l'atto impositivo per il medesimo presupposto sia stato annullato con giudicato nei confronti di altro condebitore
art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente per il contraddittorio endoprocedimentale; il motivo è stato dichiarato assorbito, sicché la Corte non si è pronunciata nel merito della censura
art. 11 d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374
richiamato in relazione al procedimento doganale e al contraddittorio; il relativo motivo è stato assorbito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; il motivo è stato assorbito
art. 267 TFUE
richiamato nella domanda di rinvio pregiudiziale riproposta in ricorso, ma la questione è rimasta assorbita
artt. 5, 201, 202 Reg. (CEE) n. 2913/1992
invocati in relazione alla rappresentanza doganale e alla responsabilità dello spedizioniere; questione assorbita
richiamato per la dedotta carenza di motivazione degli avvisi di rettifica; motivo assorbito
art. 11, comma 5-bis, d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374
richiamato per la motivazione e allegazione degli atti impositivi; motivo assorbito
artt. 220 e 239 Reg. (CEE) n. 2913/1992
richiamati dal ricorrente a fondamento dell'esimente di legittimo affidamento e della situazione particolare; questione assorbita
utilizzato per affermare che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa poteva essere decisa nel merito in sede di legittimità
Massime di principio
- In materia di dazi doganali, il giudicato favorevole formatosi sull'annullamento dell'atto impositivo nei confronti dell'importatore può estendersi al condebitore solidale, anche se diverso soggetto processuale, quando l'obbligazione doganale sia riferita ai medesimi fatti e al medesimo accertamento.
- La regola del giudicato ex art. 1306 c.c. può operare anche nei rapporti doganali senza compromettere in modo significativo l'effettività del diritto unionale, purché l'estensione resti nei limiti del medesimo rapporto obbligatorio e del medesimo presupposto impositivo.
- Quando il giudicato esterno sopravviene alla sentenza impugnata ma prima della decisione di legittimità, esso è deducibile in cassazione e può comportare la cassazione della decisione di merito con decisione diretta della causa, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Se la Corte accerta che il giudicato esterno rende infondata la pretesa fiscale nei confronti del contribuente, i motivi ulteriori restano assorbiti e la causa può essere definita nel merito con accoglimento del ricorso originario.
- In presenza di un giudicato favorevole su uno dei condebitori solidali, la certezza del diritto prevale sull'esigenza di mantenere decisioni divergenti su identico fatto costitutivo della pretesa tributaria.
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