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Ordinanza

Ordinanza n. 1630/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale della seduta del 2 febbraio 2026 (doc. 1) relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di Napoli, ad opera della commissione n. 4 istituita presso la Corte d’Appello di Roma, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato del ricorrente, contrassegnato con il n. 219 (doc. 2); - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2025 in corso di svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di Napoli, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero (doc. 3); - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 5 dicembre 2025 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico (doc. 4, pag. 3).

Giustizia amministrativa202603369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione di un elaborato dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione del voto di 12/30, e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone cautelativamente la sospensione, il verbale della commissione istituita presso la Corte d'Appello di Roma e operante per la correzione delle prove scritte svolte presso la Corte d'Appello di Napoli, nella parte in cui l'elaborato contrassegnato con il n. 219 è stato valutato insufficiente con il punteggio di 12/30, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale del 5 dicembre 2025, nella parte in cui ritiene sufficiente il voto numerico. Sono state dedotte l'erroneità del giudizio tecnico espresso dalla commissione, la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, l'erronea applicazione della disciplina normativa dell'esame e l'insufficienza della motivazione meramente numerica; sono state inoltre sollevate questioni di legittimità costituzionale.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto non scrutinabile in senso favorevole la censura sull'erroneità del giudizio della commissione, perché diretta a ottenere un sindacato sostitutivo sul merito della valutazione tecnica. Il controllo giurisdizionale sulle valutazioni delle commissioni d'esame è ammesso soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o motivazione carente, evenienze non ravvisate nel caso concreto. Ha escluso anche la disparità di trattamento, osservando che gli elaborati sono valutati singolarmente secondo criteri prefissati e che un voto favorevole attribuito a un altro candidato non neutralizza gli eventuali errori dell'elaborato esaminato; un confronto potrebbe rilevare solo mediante una valutazione complessiva e non atomistica degli elaborati. Quanto alla disciplina applicabile, ha ritenuto operante ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, con conseguente applicazione delle norme previgenti e non dell'art. 46 della stessa legge. Ha quindi ritenuto sufficiente il voto numerico quale motivazione del giudizio, purché riferito a criteri di valutazione chiari e predeterminati e salvo contraddizione manifesta tra elementi obiettivi, criteri e punteggio. Ha condiviso il recente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui tale principio non è superabile in via di fatto sulla base del minor numero dei candidati o delle diverse modalità di svolgimento delle prove. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa sulla sufficienza del voto numerico. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, in favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti

    La disposizione rende applicabile ratione temporis la disciplina previgente dell'esame, escludendo l'applicazione dell'art. 46 della medesima legge.

  • art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Non si applica alla procedura in esame, poiché la disciplina dell'esame continua a essere regolata, ratione temporis, dalle norme previgenti ai sensi dell'art. 49.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L'obbligo di motivazione del giudizio della commissione può essere assolto dall'attribuzione di un voto numerico, quando il punteggio sia espresso nell'ambito di criteri di valutazione predeterminati.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, che nel caso concreto è stata rigettata.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento sono richiamati a sostegno dell'idoneità del voto numerico a esprimere sinteticamente il giudizio tecnico della commissione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati personali particolari e della dignità della parte ricorrente, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici nelle prove di abilitazione professionale costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudice amministrativo; il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o motivazione carente.
  • Nelle procedure di esame regolate dalla disciplina che ammette il voto numerico, il punteggio attribuito dalla commissione è sufficiente a motivare il giudizio, purché siano stati previamente stabiliti criteri chiari e oggettivi di valutazione e non emerga una contraddizione manifesta tra elementi obiettivi, criteri applicabili e voto assegnato.
  • La disparità di trattamento tra candidati non può essere dimostrata mediante il solo confronto tra la soluzione giuridica adottata o il voto attribuito a singoli elaborati: occorre una comparazione complessiva degli elaborati, considerando anche completezza, profondità, coerenza logica, capacità espositiva e argomentativa.
  • Il voto favorevole attribuito all'elaborato di un altro candidato non rende illegittimo né sana il giudizio relativo all'elaborato del ricorrente, poiché ciascuna prova è valutata individualmente e secondo una valutazione tecnica unitaria.
  • Il differimento dell'entrata in vigore di una nuova disciplina dell'esame mantiene applicabile la normativa previgente secondo la disposizione transitoria espressamente prevista; il mutamento empirico del numero dei candidati o delle modalità della prova non determina, di per sé, il superamento degli indirizzi giurisprudenziali consolidati sulla sufficienza del voto numerico.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneTutela cautelare

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