Cassazione Penale, Sentenza n. 31520/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi erano proposti da Cosimo Mazzola e Francesco Serio contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano che li aveva ritenuti responsabili, in concorso con altri, del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 5, detenzione di circa 3 kg di cocaina) e aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 411 c.p. (capo 2). Serio deduceva violazioni di legge (art. 110 c.p.) e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte aveva valutato in modo illogico il suo contributo alla detenzione dello stupefacente e non aveva distinto adeguatamente tra connivenza non punibile e concorso. Mazzola denunciava nullità della sentenza e vizi di motivazione: in primo luogo contestava un errore materiale nel decreto che disponeva il giudizio (inserimento/indicazione del suo nominativo nel capo 5 e omessa indicazione grafica della recidiva), con correlata assenza di contestazione suppletiva ex art. 516 c.p.p.; in secondo luogo censurava l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti/corroventi (fratelli Arlotta e altri) e la qualificazione giuridica della fattispecie (tipologia/quantità di stupefacente e corretta sussunzione nella norma).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso di Francesco Serio inammissibile e ha rigettato, nel merito, il ricorso di Cosimo Mazzola. Sul primo profilo, i motivi di Serio sono stati considerati riproposizione non specifica delle censure già disattese in sede di merito e quindi inammissibili. Quanto a Mazzola, la Corte ha ritenuto che l'errore riscontrato nel decreto che disponeva il giudizio fosse un errore materiale correggibile (art. 130 c.p.p.), immediatamente percepibile e non idoneo a integrare un vulnus al diritto di difesa: la difesa stessa aveva agito nel processo come se la contestazione comprendesse il capo 5 (istanze, liste testi, istanza di patrocinio a spese dello Stato). La Corte ha inoltre ritenuto non manifestamente illogiche le valutazioni sulla attendibilità delle dichiarazioni acquisite e ha quindi confermato la decisione di merito. Conseguenze: rigetto del ricorso di Mazzola con condanna alle spese processuali; inammissibilità del ricorso di Serio con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 61, comma 6 c.p.p.; conferma delle statuizioni di merito (responsabilità per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, estinzione per prescrizione dell'art. 411 c.p.).
Norme richiamate
Norma sulla disciplina degli stupefacenti: la Corte ha confermato la qualificazione della condotta come detenzione di sostanza stupefacente (circa 3 kg di cocaina) e ha ritenuto congrua la valutazione probatoria che ha portato alla condanna ex art. 73.
Riferimento al reato ascritto in capo 2 (associazione?): la Corte d'appello ha dichiarato estinto tale reato per prescrizione; la Cassazione ha confermato la decisione di merito sulla estinzione.
Richiamato dalla difesa di Serio in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla qualificazione del concorso e alla distinzione connivenza/concorso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso; la Corte osserva che le parti hanno esposto i motivi nei limiti necessari per la motivazione.
Richiamato nella doglianza di Mazzola sulla nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto la questione infondata perché l'errore era materiale e non ha pregiudicato il diritto di difesa.
Richiamato dalla difesa in ordine alla mancata contestazione suppletiva; la Corte ha ritenuto che non si sia formato un vulnus rilevante perché l'imputato e la difesa avevano da subito trattato la vicenda come comprensiva del capo 5.
Norma sulla correzione degli errori materiali: la Corte ha applicato questo istituto per qualificare come errore materiale l'indicazione errata del nominativo e la grafica mancante della recidiva, ritenendo la correzione lecita in quanto non altera la ratio decidendi.
Richiamata in relazione alla possibile nullità di provvedimenti adottati de plano: la Corte riepiloga che tale nullità, di ordine generale, può essere fatta valere in Cassazione solo se il ricorrente indica un concreto interesse alla partecipazione alla camera di consiglio.
Richiamato per l'acquisizione delle dichiarazioni rese dagli imputati (assunte ex art. 513): la Corte ha valutato tali dichiarazioni insieme alle altre (eteroaccusatorie) per la decisione di merito.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che regola l'inammissibilità dei motivi che costituiscono doglianze in fatto e non contengono critica argomentata della motivazione: la Corte ha invocato questo articolo per dichiarare inammissibili censure che riproponevano valutazioni di merito non argomentate.
art. 61, comma 6, cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna al versamento alla cassa delle ammende; la Corte ha disposto, come sanzione per l'inammissibilità, il pagamento di euro 3.000 da parte di Serio.
Massime di principio
- Un errore materiale nel decreto che dispone il giudizio (es. indicazione grafica del nominativo o omissione della recidiva) può essere corretto ex art. 130 c.p.p. se la correzione non muta la ratio decidendi e non pregiudica il diritto di difesa.
- Per rilevare una nullità 'di ordine generale' derivante da correzione de plano dell'errore materiale è necessario indicare in Cassazione un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio o dimostrare un effettivo pregiudizio difensivo.
- La Corte di legittimità non riesamina tipicamente la valutazione della prova di fatto se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica; le doglianze meramente ripropositive dei motivi d'appello sono inammissibili.
- I ricorrenti devono specificare i punti critici della motivazione impugnata e non limitarsi a una ripetizione delle argomentazioni di merito; richieste generiche su testimoni non indicati non dimostrano il pregiudizio necessario per annullare per nullità.
- La distinzione tra mera connivenza (non punibile) e concorso nel reato richiede una analisi motivata e puntuale degli elementi di fatto; tuttavia, se i giudici di merito motivano in modo coerente sulla base di dichiarazioni convergenti e altri elementi, la Cassazione non interviene se la motivazione non è manifestamente illogica.
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