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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31520/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi erano proposti da Cosimo Mazzola e Francesco Serio contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano che li aveva ritenuti responsabili, in concorso con altri, del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 5, detenzione di circa 3 kg di cocaina) e aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 411 c.p. (capo 2). Serio deduceva violazioni di legge (art. 110 c.p.) e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte aveva valutato in modo illogico il suo contributo alla detenzione dello stupefacente e non aveva distinto adeguatamente tra connivenza non punibile e concorso. Mazzola denunciava nullità della sentenza e vizi di motivazione: in primo luogo contestava un errore materiale nel decreto che disponeva il giudizio (inserimento/indicazione del suo nominativo nel capo 5 e omessa indicazione grafica della recidiva), con correlata assenza di contestazione suppletiva ex art. 516 c.p.p.; in secondo luogo censurava l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti/corroventi (fratelli Arlotta e altri) e la qualificazione giuridica della fattispecie (tipologia/quantità di stupefacente e corretta sussunzione nella norma).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso di Francesco Serio inammissibile e ha rigettato, nel merito, il ricorso di Cosimo Mazzola. Sul primo profilo, i motivi di Serio sono stati considerati riproposizione non specifica delle censure già disattese in sede di merito e quindi inammissibili. Quanto a Mazzola, la Corte ha ritenuto che l'errore riscontrato nel decreto che disponeva il giudizio fosse un errore materiale correggibile (art. 130 c.p.p.), immediatamente percepibile e non idoneo a integrare un vulnus al diritto di difesa: la difesa stessa aveva agito nel processo come se la contestazione comprendesse il capo 5 (istanze, liste testi, istanza di patrocinio a spese dello Stato). La Corte ha inoltre ritenuto non manifestamente illogiche le valutazioni sulla attendibilità delle dichiarazioni acquisite e ha quindi confermato la decisione di merito. Conseguenze: rigetto del ricorso di Mazzola con condanna alle spese processuali; inammissibilità del ricorso di Serio con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 61, comma 6 c.p.p.; conferma delle statuizioni di merito (responsabilità per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, estinzione per prescrizione dell'art. 411 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulla disciplina degli stupefacenti: la Corte ha confermato la qualificazione della condotta come detenzione di sostanza stupefacente (circa 3 kg di cocaina) e ha ritenuto congrua la valutazione probatoria che ha portato alla condanna ex art. 73.

  • art. 411 cod. pen.

    Riferimento al reato ascritto in capo 2 (associazione?): la Corte d'appello ha dichiarato estinto tale reato per prescrizione; la Cassazione ha confermato la decisione di merito sulla estinzione.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa di Serio in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla qualificazione del concorso e alla distinzione connivenza/concorso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso; la Corte osserva che le parti hanno esposto i motivi nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza di Mazzola sulla nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto la questione infondata perché l'errore era materiale e non ha pregiudicato il diritto di difesa.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in ordine alla mancata contestazione suppletiva; la Corte ha ritenuto che non si sia formato un vulnus rilevante perché l'imputato e la difesa avevano da subito trattato la vicenda come comprensiva del capo 5.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma sulla correzione degli errori materiali: la Corte ha applicato questo istituto per qualificare come errore materiale l'indicazione errata del nominativo e la grafica mancante della recidiva, ritenendo la correzione lecita in quanto non altera la ratio decidendi.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla possibile nullità di provvedimenti adottati de plano: la Corte riepiloga che tale nullità, di ordine generale, può essere fatta valere in Cassazione solo se il ricorrente indica un concreto interesse alla partecipazione alla camera di consiglio.

  • art. 513 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'acquisizione delle dichiarazioni rese dagli imputati (assunte ex art. 513): la Corte ha valutato tali dichiarazioni insieme alle altre (eteroaccusatorie) per la decisione di merito.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che regola l'inammissibilità dei motivi che costituiscono doglianze in fatto e non contengono critica argomentata della motivazione: la Corte ha invocato questo articolo per dichiarare inammissibili censure che riproponevano valutazioni di merito non argomentate.

  • art. 61, comma 6, cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna al versamento alla cassa delle ammende; la Corte ha disposto, come sanzione per l'inammissibilità, il pagamento di euro 3.000 da parte di Serio.

Massime di principio

  • Un errore materiale nel decreto che dispone il giudizio (es. indicazione grafica del nominativo o omissione della recidiva) può essere corretto ex art. 130 c.p.p. se la correzione non muta la ratio decidendi e non pregiudica il diritto di difesa.
  • Per rilevare una nullità 'di ordine generale' derivante da correzione de plano dell'errore materiale è necessario indicare in Cassazione un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio o dimostrare un effettivo pregiudizio difensivo.
  • La Corte di legittimità non riesamina tipicamente la valutazione della prova di fatto se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica; le doglianze meramente ripropositive dei motivi d'appello sono inammissibili.
  • I ricorrenti devono specificare i punti critici della motivazione impugnata e non limitarsi a una ripetizione delle argomentazioni di merito; richieste generiche su testimoni non indicati non dimostrano il pregiudizio necessario per annullare per nullità.
  • La distinzione tra mera connivenza (non punibile) e concorso nel reato richiede una analisi motivata e puntuale degli elementi di fatto; tuttavia, se i giudici di merito motivano in modo coerente sulla base di dichiarazioni convergenti e altri elementi, la Cassazione non interviene se la motivazione non è manifestamente illogica.

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