Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20207/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava un atto di contestazione emesso dall’Ufficio delle Dogane di Catanzaro per il recupero di accise, pari a euro 1.376.567,24 oltre sanzioni per euro 1.549,00. Il ricorso era stato respinto in primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza d’appello e violazione degli artt. 131 e 132 c.p.c., per asserita totale omessa motivazione sul rigetto dell’appello; con il secondo deduceva violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il mero richiamo alla sentenza di primo grado non bastasse e che non si potesse parlare di doppia conforme, poiché il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare uno specifico motivo di gravame relativo all’omessa motivazione della sentenza di primo grado; con il terzo lamentava, sotto altro profilo, nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per mancata esplicitazione dell’iter logico-argomentativo, almeno sui motivi non esaminati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione della sentenza d’appello: la motivazione, pur sintetica, è stata giudicata sufficiente e non apparente, perché indicava le ragioni del decisum e mostrava che la CTR aveva esaminato i motivi di impugnazione, ritenendoli sostanzialmente sovrapponibili a quelli già proposti in primo grado e facendo propria la motivazione del giudice tributario provinciale. La Corte ha inoltre rilevato che, nel censurare una sentenza di appello motivata per relationem, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o comunque indicare specificamente la motivazione della sentenza di primo grado e le critiche svolte in appello, onere non assolto nel caso concreto. Per tale ragione la doglianza non era scrutinabile in modo adeguato e il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 131 c.p.c.

    Richiamato nel motivo del ricorso come parametro della pretesa nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo del ricorso come norma sulla forma-contenuto della sentenza, invocata per sostenere l’apparenza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la pretesa omissione di pronuncia su uno specifico motivo di appello.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per sostenere l’insufficienza della motivazione della sentenza tributaria di appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come norma di riferimento per i vizi denunciati in cassazione: nullità della sentenza e vizio motivazionale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La Corte lo richiama per affermare che la motivazione deve superare la soglia del "minimo costituzionale".

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo come parametro dell’obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Richiamato per affermare l’onere del ricorrente di indicare specificamente gli atti e i contenuti rilevanti, specie quando si contesta una motivazione per relationem.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto, in caso di rigetto, della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparentemente inesistente quando non consente alcun controllo sul ragionamento decisorio; non basta, invece, la sua sinteticità se emergono con chiarezza le ragioni della decisione.
  • La sentenza d’appello motivata per relationem alla decisione di primo grado è legittima se il giudice di secondo grado mostra di avere esaminato i motivi di gravame e di aver condiviso consapevolmente la decisione di prime cure dopo averne valutato la correttezza.
  • Chi censura in cassazione una motivazione per relationem deve indicare specificamente la motivazione del primo giudice e le critiche formulate in appello; in difetto, la doglianza non è scrutinabile in modo completo.
  • L’apparenza della motivazione sussiste solo quando manca l’esplicitazione del percorso logico-giuridico o del quadro probatorio in modo tale da impedire il controllo di legittimità; non quando la motivazione, pur concisa, consente di comprendere il decisum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.