Cassazione Civile, Ordinanza n. 23297/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 relativo a presunte operazioni inesistenti nella compravendita di autovetture, contestate a soggetti ritenuti ideatori e gestori di un sistema evasivo/elusivo realizzato tramite una società ritenuta "cartiera", poi cancellata dal registro delle imprese. In primo e secondo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto, ritenendosi che l'estinzione della società e la notifica di atti anteriori al 13 dicembre 2014 impedissero di applicare l'art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 e quindi di far valere la responsabilità dei soci e degli ex amministratori ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e art. 2495 c.c. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2495 c.c., 28 d.lgs. n. 175/2014 e 36 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso ogni soggetto responsabile dei debiti sociali per effetto della cancellazione della società; (2) violazione degli artt. 36 e 7 d.P.R. n. 602/1973, deducendo che la CTR non aveva considerato la posizione di due soggetti indicati nell'avviso come ideatori del sistema evasivo/elusivo e amministratori di fatto, chiamati a rispondere per la violazione contestata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i rilievi dei giudici di merito e ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha chiarito che gli atti impositivi, per come riprodotti nel ricorso, non colpivano i soggetti solo in quanto soci della società estinta, ma li individuavano anche in ragione della loro specifica partecipazione al sistema fraudolento e, per una delle parti, anche quale legale rappresentante e socia unica della società cartiera. Perciò la cancellazione della società non escludeva automaticamente la riferibilità e azionabilità della pretesa tributaria nei loro confronti. Inoltre, la CTR non aveva esaminato la contestazione relativa alla qualità di amministratori di fatto e di autori della violazione, limitandosi a una motivazione del tutto insufficiente sul punto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare i profili accolti e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce, di per sé, di valutare la responsabilità dei soggetti destinatari dell'atto impositivo quando essi siano chiamati a rispondere anche in base alla loro specifica posizione rispetto alla frode e non solo come semplici soci; il giudice del rinvio deve tener conto che la pretesa può essere rivolta anche nei confronti dell'amministratrice e socia unica quale soggetto direttamente coinvolto nel rapporto tributario della società estinta.
art. 28 del d.lgs. n. 175/2014
La disciplina invocata dalla CTR è stata ritenuta inconferente rispetto all'avviso di accertamento, perché la pretesa non dipendeva soltanto dall'efficacia degli atti notificati alla società estinta e dalla questione della retroattività della norma.
La norma rileva per la responsabilità di soggetti diversi dalla società per i debiti tributari sociali; la Corte ha censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso tale responsabilità senza considerare le specifiche contestazioni contenute nell'avviso.
È richiamato per sostenere la responsabilità dei soggetti indicati come ideatori del sistema evasivo/elusivo e amministratori di fatto, profilo che la CTR ha omesso di esaminare.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge fatti valere dall'Agenzia nel ricorso per cassazione.
art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973
È il riferimento normativo all'accertamento utilizzato dall'Amministrazione finanziaria per contestare la ricostruzione evasiva fondata su operazioni inesistenti.
Massime di principio
- Quando l'avviso di accertamento contesta a persone fisiche una partecipazione diretta a un sistema fraudolento, la cancellazione della società utilizzata come veicolo dell'operazione non esclude automaticamente la responsabilità o la riferibilità della pretesa nei loro confronti.
- La disciplina sull'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese non può essere applicata in modo astratto e sganciato dal contenuto concreto dell'atto impositivo: occorre verificare se il debito sia contestato ai soggetti come meri soci oppure anche come amministratori di diritto o di fatto, ideatori o autori della frode.
- Il giudice di merito deve esaminare specificamente tutte le contestazioni contenute nell'avviso di accertamento; una motivazione che non si confronti con la qualifica di amministratore di fatto o con l'imputazione della condotta fraudolenta è viziata per difetto di effettiva presa in considerazione della ratio dell'atto.
- In sede di legittimità, è ammissibile il motivo che censuri in diritto la ratio decidendi del giudice tributario quando il ricorso riproduca in modo sufficiente le parti dell'avviso necessarie a comprendere la doglianza.
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