Cassazione Civile, Ordinanza n. 19091/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di un immobile ha convenuto in giudizio la società distributrice di energia elettrica chiedendo la condanna al pagamento di un'indennità per l'occupazione di una porzione del bene, adibita a cabina elettrica, e la restituzione dell'immobile. La società si è difesa sostenendo di detenere legittimamente il bene in forza di un contratto preliminare stipulato dal dante causa del proprietario, assumendo che il preliminare avesse prodotto effetti reali anticipati; in via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento dell'usucapione per possesso ultraventennale e, subordinatamente, la costituzione di una servitù coattiva di elettrodotto. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 81 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto la legittimazione attiva del proprietario senza che fosse provata l'accettazione dell'eredità del dante causa; 2) violazione dell'art. 1158 c.c. per avere escluso l'usucapione, nonostante la dedotta interversione del possesso; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione fosse incompatibile con la perdurante efficacia del preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la censura inammissibile e comunque infondata perché la doglianza riguardava in realtà la titolarità del rapporto (legitimatio ad causam) e non la sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.; ha inoltre rilevato che la qualità di erede poteva desumersi dal comportamento processuale della società e dalla documentazione in atti, nonché che l'esercizio dell'azione da parte del figlio integra accettazione tacita dell'eredità. Quanto al secondo motivo, ha confermato che la consegna del bene in forza di un preliminare di vendita, quando non accompagnata da un effetto traslativo anticipato, attribuisce solo detenzione qualificata e non possesso utile all'usucapione, salvo prova di interversio possessionis; nel caso concreto la Corte ha condiviso l'apprezzamento della sentenza impugnata, che aveva escluso un possesso ad usucapionem anche perché la condotta della società era incompatibile con l'animus possidendi e non risultava un'interversione risalente a oltre vent'anni. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non verteva su un fatto storico decisivo omesso, e comunque infondato, avendo la Corte di appello esaminato la questione dell'indennità di occupazione e rilevato che la relativa somma era stata in parte riconosciuta dalla stessa società e per il resto non contestata. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di difese dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente in relazione alla legittimazione attiva; la Corte precisa che la norma attiene alla sostituzione processuale, fattispecie diversa dalla titolarità del rapporto dedotto in giudizio.
Richiamato per l'usucapione; la Corte ribadisce che il preliminare con consegna anticipata non determina, di regola, possesso utile ad usucapionem senza interversione del possesso.
La detenzione qualificata derivante dalla consegna del bene può trasformarsi in possesso utile solo se sia provata una interversio possessionis nei modi previsti dalla norma.
Indicato nel ricorso come base del primo motivo, ma la Corte evidenzia l'erronea impostazione della doglianza.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La censura è dichiarata inammissibile perché non denuncia un vero omesso esame di un fatto storico decisivo nel senso elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di riformulare la censura sulla legittimazione; la Corte osserva che la decisione di merito è coerente con i principi sulla prova e sulla valutazione del comportamento processuale delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La contestazione della titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito della causa e non alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.; la relativa prova può essere desunta anche dal comportamento processuale della controparte e dalla documentazione in atti.
- Nella promessa di vendita con consegna anticipata del bene, la disponibilità del bene integra normalmente detenzione qualificata e non possesso utile all'usucapione; per usucapire occorre dimostrare una chiara interversione del possesso, opponibile al proprietario e protratta per il tempo richiesto dalla legge.
- Ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è inammissibile la censura che non individui un fatto storico, principale o secondario, decisivo e realmente omesso dal giudice di merito.
- La condanna al pagamento di somme per l'occupazione o il godimento del bene non è di per sé incompatibile con la persistenza di un titolo contrattuale di tipo obbligatorio, quando il credito risulti riconosciuto o non contestato dalla parte obbligata.
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