Cassazione Civile, Ordinanza n. 13791/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente transitato, per incorporazione della società originaria, alle dipendenze della società resistente. Il lavoratore ha agito per ottenere: (i) l'accertamento del diritto a un inquadramento superiore rispetto a quello attribuitogli; (ii) la condanna al pagamento di differenze retributive e scatti di anzianità maturati e non corrisposti. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo, per l'inquadramento, che la domanda fosse poco specifica e, per gli scatti, che il passaggio al nuovo datore, con applicazione di un diverso CCNL, avesse comportato un trattamento economico complessivo non peggiorativo, in sostanza assorbendo la pretesa differenza. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione degli artt. 89 CCNL Credito, 93 CCNL Terziario e 2112 c.c. per avere la Corte escluso il diritto agli scatti di anzianità; violazione dell'art. 414 c.p.c. per avere ritenuto generica la domanda relativa agli scatti; violazione della Direttiva 77/187/CEE e dell'art. 2112 c.c. per avere subordinato la tutela della anzianità al mancato peggioramento di una singola voce e non del trattamento complessivo; violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c. per il mancato esercizio di poteri istruttori officiosi; omesso esame delle deduzioni e delle allegazioni svolte nei gradi di merito quanto alla differenza tra mansioni svolte e mansioni superiori rivendicate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi agli scatti di anzianità, osservando che la tutela ex art. 2112 c.c. e direttiva 77/187/CEE va verificata in termini di trattamento economico complessivo e non sulla base del mantenimento di singole voci retributive; nel caso concreto non era stato allegato né provato un peggioramento globale della posizione economica del lavoratore dopo il trasferimento. Ha poi respinto la censura sull'intervento istruttorio officioso, rilevando che il giudice del lavoro non può supplire alle carenze probatorie delle parti o sanare decadenze e preclusioni. Infine ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme, essendo la sentenza d'appello totalmente conforme alla decisione di primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
è stato utilizzato per denunciare violazioni di legge relative agli scatti di anzianità, all'onere di specificità della domanda e ai poteri istruttori officiosi.
non è ammissibile quando ricorre la doppia conforme, nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c. e dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato dal ricorrente per contestare la ritenuta genericità della domanda; la Corte ha però valorizzato la lettura complessiva della domanda data dai giudici di merito.
i poteri istruttori officiosi non possono essere usati per colmare lacune probatorie delle parti o per rimettere in termini la parte che non abbia assolto ai propri oneri.
nel trasferimento d'azienda tutela la conservazione complessiva del trattamento del lavoratore e dell'anzianità, ma la verifica va compiuta in termini globali e non per singola voce retributiva.
Direttiva 77/187/CEE
la finalità è impedire che i lavoratori coinvolti nel trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento.
art. 89 CCNL del Credito
richiamato dal ricorrente per sostenere che gli scatti di anzianità sarebbero dovuti anche dopo il passaggio al nuovo CCNL.
art. 93 CCNL Terziario
richiamato dal ricorrente quale fonte regolatrice degli scatti maturati nel precedente rapporto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in conseguenza del rigetto del ricorso la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove spettante.
richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile nei limiti ordinari.
richiamato come disciplina applicabile alla preclusione del motivo di cui al n. 5 in caso di doppia conforme.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda, la salvaguardia dei diritti del lavoratore va apprezzata con riguardo al trattamento economico complessivo e non attraverso il raffronto isolato di singole voci retributive: la domanda è fondata solo se il trasferimento determina un effettivo peggioramento sostanziale della posizione globale.
- La mera sostituzione del contratto collettivo applicato dal precedente al nuovo datore non comporta, di per sé, il mantenimento autonomo di ogni singola voce prevista dal precedente assetto, se il lavoratore conserva l'anzianità maturata e non subisce un decremento complessivo del trattamento.
- Chi agisce per il riconoscimento di un inquadramento superiore deve allegare e provare in modo specifico le mansioni del profilo rivendicato e il loro raffronto con quelle concretamente svolte; una domanda generica o priva di adeguata specificazione è insufficiente.
- Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi del giudice non possono sostituire integralmente l'attività assertiva e probatoria della parte né sanare decadenze o carenze probatorie totali.
- Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto e di diritto, si è in presenza di doppia conforme e il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile nei limiti ordinari.
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