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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23095/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Un erede di una persona internata durante la seconda guerra mondiale aveva promosso azione risarcitoria, iure proprio e iure hereditatis, contro la Repubblica Federale di Germania, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla cattura, deportazione e prigionia del de cuius in un campo di concentramento tedesco per 723 giorni. Il Tribunale di Roma, adito per primo, aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Napoli richiamando il forum destinatae solutionis e ritenendo localizzato lì il luogo di adempimento. Riassunto il giudizio a Napoli, il Tribunale partenopeo ha ritenuto invece di dover sollevare conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c., prospettando che, poiché la domanda era proposta anche nei confronti di amministrazioni dello Stato italiano e riguardava ristori previsti dall'art. 43 del d.l. 36/2022, la competenza territoriale inderogabile spettasse a Roma in base al foro erariale e alla tesoreria centrale deputata al pagamento. Il ricorso per regolamento di competenza, in sostanza, ha riguardato la corretta individuazione del giudice territorialmente competente tra Roma e Napoli in una controversia risarcitoria per crimini di guerra, con applicazione del foro erariale e della disciplina speciale sui ristori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Napoli e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma. Ha ritenuto ammissibile e tempestivo il regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c., poiché la questione atteneva a un criterio di competenza territoriale inderogabile effettivamente rilevante nella causa. Nel merito, ha condiviso la soluzione del Tribunale di Napoli secondo cui, essendo state convenute anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, operava il foro erariale ex art. 25 c.p.c.; inoltre, per le domande risarcitorie relative ai crimini di guerra e contro l'umanità, il criterio del forum destinatae solutionis conduce a Roma in base alla disciplina speciale dell'art. 43 del d.l. 36/2022, come interpretata dalla precedente giurisprudenza di legittimità. La Corte ha quindi cassato la declinatoria del Tribunale di Roma e fissato il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Tribunale di Roma.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    consente la proposizione del conflitto di competenza d'ufficio quando il giudice ritenga di essere incompetente e sussista un effettivo contrasto sulla competenza territoriale inderogabile.

  • art. 25 c.p.c.

    nelle cause in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, individua un foro erariale speciale, inderogabile, che prevale sulle regole ordinarie di competenza territoriale.

  • art. 28 c.p.c.

    il foro erariale non è derogabile neppure per accordo preventivo delle parti.

  • art. 38 c.p.c.

    la competenza territoriale inderogabile può essere rilevata nei limiti e secondo le preclusioni previste dalla norma, anche d'ufficio.

  • art. 171-bis c.p.c.

    nel nuovo rito consente al giudice di prospettare alle parti questioni preliminari rilevanti, tra cui quelle sulla competenza, prima della decisione.

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato quale norma ordinaria di collegamento per l'individuazione del giudice competente in relazione al luogo in cui è sorta l'obbligazione o in cui deve eseguirsi la prestazione.

  • art. 1182 c.c.

    non è la regola decisiva per i debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per i quali rilevano le norme di contabilità pubblica e la tesoreria competente.

  • art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36

    disciplina una procedura speciale di accesso ed erogazione dei ristori per i danni da crimini di guerra e contro l'umanità, con pagamento centralizzato tramite l'autorità amministrativa centrale competente.

  • L. 29 giugno 2022, n. 79

    ha convertito il d.l. 36/2022, rendendo stabile la disciplina speciale sui ristori.

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    le norme sulla rappresentanza e difesa dello Stato si coordinano con l'art. 25 c.p.c. per determinare il foro erariale.

  • R.D. n. 2440 del 1923

    richiamato, insieme alle norme di contabilità pubblica, per determinare il luogo di pagamento delle obbligazioni pecuniarie della P.A.

  • R.D. n. 827 del 1924

    art. 278, lett. d; artt. 287 e 407

    richiamato, insieme alle norme di contabilità pubblica, per ancorare il luogo di pagamento alla tesoreria competente.

  • D.Lgs. n. 164 del 2024

    art. 3, comma 1, lett. a; art. 7, comma 1

    ha novellato la disciplina della rilevazione della competenza e si applica al procedimento secondo la disciplina transitoria richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando in una controversia sono convenute amministrazioni dello Stato, la competenza territoriale va individuata secondo il foro erariale speciale dell'art. 25 c.p.c., che prevale sulle regole ordinarie e non è derogabile.
  • Nei giudizi risarcitori per crimini di guerra e contro l'umanità, se la domanda coinvolge anche amministrazioni italiane chiamate a erogare ristori, il criterio del forum destinatae solutionis si determina in base alla disciplina speciale dell'art. 43 del d.l. 36/2022 e alla tesoreria centrale deputata al pagamento, con radicamento della competenza in Roma.
  • Il foro erariale si determina partendo dal giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie e poi individuando il distretto dell'Avvocatura dello Stato competente; se la domanda cumula pretese contro più convenuti e una di esse ricade nel foro speciale, quest'ultimo prevale.
  • Per i debiti pecuniari della pubblica amministrazione non si applica automaticamente l'art. 1182 c.c.; il luogo di adempimento va ricostruito secondo le norme di contabilità pubblica e la struttura della tesoreria competente.
  • Il conflitto di competenza d'ufficio è ammissibile quando riguarda una competenza territoriale inderogabile effettivamente applicabile alla controversia ed è sollevato nei limiti temporali e processuali previsti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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