Cassazione Civile, Ordinanza n. 27232/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'associazione per il pagamento di contributi associativi e somme per distacchi sindacali relativi all'anno 2008. La società associata ha proposto opposizione, sostenendo di avere legittimamente receduto dall'associazione ai sensi dello statuto e chiedendo in riconvenzionale la restituzione di quanto versato per contributi riferiti a tre navi. In primo grado l'opposizione era stata accolta in parte, ritenendosi legittimo il recesso e disponendosi la restituzione di somme indebitamente corrisposte; la Corte d'appello ha invece riformato integralmente la decisione, riconoscendo la debenza dei contributi e dei distacchi e negando la restituzione, salvo escludere gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato sette motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici per avere la Corte d'appello interpretato l'art. 33 dello statuto limitando il recesso ai soli associati presenti in assemblea e dissenzienti, senza considerare il quorum dei due terzi e senza equiparare l'assenza al dissenso; 2) omessa motivazione e omesso esame di elementi e difese rilevanti sull'interpretazione statutaria; 3) violazione dell'interpretazione sistematica dell'art. 33; 4) motivazione apparente quanto alla ratio della clausola; 5) errata mancata applicazione analogica dell'art. 2377 c.c. all'associazione non riconosciuta; 6) violazione dei criteri di interpretazione teleologica e buona fede, per avere dato rilievo decisivo al dato letterale; 7) nullità della sentenza per avere ritenuto non riproposta l'eccezione di invalidità di una clausola statutaria, benché la questione fosse stata comunque sviluppata in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi centrali sull'interpretazione dello statuto, osservando che il giudice di merito aveva adottato una delle possibili interpretazioni della clausola, sorretta da motivazione non apparente, e che il ricorso mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura del testo. Ha inoltre escluso l'utilizzabilità dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per censure rivolte a questioni o argomentazioni e non a fatti storici decisivi; ha infine respinto il settimo motivo, ritenendo comunque infondata nel merito l'eccezione di invalidità della clausola statutaria, perché non risultava una compressione di diritti personalissimi incomprimibili, trattandosi di associazione che svolgeva funzioni sindacali ed economiche. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto il diritto dell'associazione a ottenere i contributi associativi e i distacchi sindacali, nonché la restituzione delle somme che la società aveva conseguito in primo grado, escludendo soltanto gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Le censure sull'interpretazione dell'art. 33 dello statuto sono state dichiarate inammissibili perché dirette a sollecitare una diversa interpretazione di merito, mentre la doglianza sulla presunta nullità della clausola statutaria è stata ritenuta infondata anche nel merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il diritto di recesso può spettare, in via generale, agli associati quando il vincolo non è a tempo determinato, salvo diversa volontà delle parti; nel caso concreto la Corte d'appello ne ha escluso l'applicazione automatica, valorizzando lo statuto dell'associazione.
art. 33 dello Statuto Confitarma
È stata interpretata nel senso che il recesso è previsto solo per gli associati che, presenti in assemblea, abbiano dissentito dalle modifiche statutarie; non è equiparabile al dissenso la mancata partecipazione all'assemblea.
art. 6 dello Statuto Confitarma
La Corte d'appello ha ritenuto che la disciplina statutaria escludesse l'invalidità invocata, non ravvisandosi compressione di diritti personalissimi incomprimibili.
È stata applicata per ritenere tardiva la produzione documentale effettuata in appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non già di questioni o argomentazioni difensive.
L'interpretazione contrattuale richiede la ricerca della comune intenzione delle parti; il dato letterale è prioritario ma non assoluto e va integrato, se necessario, con criteri logici, teleologici e sistematici.
La ricorrente lo invocava per l'interpretazione complessiva delle clausole, ma la Corte ha ritenuto che la lettura data dal giudice di merito fosse comunque plausibile.
Invocato come criterio ermeneutico ulteriore, ma non ritenuto idoneo a scalfire la interpretazione accolta dalla Corte di merito.
Richiamato dalla ricorrente per una lettura conforme a buona fede, senza esito favorevole in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di salvare l'efficacia della clausola in senso diverso da quello accolto dal giudice di merito.
La Corte ha escluso l'applicazione analogica della disciplina sull'impugnazione delle delibere assembleari delle società per azioni, perché la materia è diversa da quella del recesso associativo e l'associazione non è una società.
Gli interessi moratori non sono stati riconosciuti perché mancavano i presupposti di fatto per rapporti rientranti nella disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, trattandosi invece di somme collegate a un vincolo associativo.
art. 5, comma 1, dello Statuto Confitarma
Ha fondato la delibera del Consiglio che costituiva il titolo dei distacchi sindacali, non impugnata né contestata.
È stata respinta la censura relativa alla pretesa violazione delle regole sulle eccezioni e deduzioni, poiché l'associazione non aveva sollevato eccezioni in senso stretto ma aveva svolto difese nel perimetro della domanda monitoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una clausola statutaria o contrattuale, il giudice di merito può privilegiare il dato letterale purché la lettura adottata sia plausibile e motivata; in cassazione non è consentito sostituire a tale lettura una diversa interpretazione semplicemente più favorevole alla parte ricorrente.
- Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o criteri interpretativi invocati dalla parte.
- L'interpretazione sistematica e teleologica delle clausole opera in funzione sussidiaria rispetto al testo, ma non impone di sovvertire una lettura letterale coerente solo perché esiste una possibile lettura alternativa.
- L'analogia con la disciplina delle società per azioni sull'impugnazione delle delibere assembleari non può essere automaticamente trasposta all'ambito associativo quando la questione riguarda il diverso istituto del recesso.
- La validità di una clausola statutaria limitativa del recesso in un'associazione non è inficiata, di per sé, se non emerge una lesione di diritti personalissimi incomprimibili e se l'associazione persegue funzioni associative e di tutela economica compatibili con la regolazione statutaria.
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