Cassazione Civile, Ordinanza n. 18369/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condividente)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 10 novembre 2006, denominata verbale di assegnazione lotti, con cui alcuni fratelli, contitolari per successione ereditaria di un appezzamento di terreno, avevano proceduto alla divisione del bene. Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale l'annullamento per errore o la rescissione della scrittura; i convenuti avevano a loro volta chiesto l'omologazione dell'accordo e il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione. Il Tribunale rigettava le domande di annullamento/rescissione e la riconvenzionale risarcitoria; in appello la Corte confermava, ritenendo la scrittura un contratto definitivo di divisione con oggetto determinato tramite arbitraggio ex art. 1349 c.c., e giudicando infondate le censure alla consulenza tecnica d'ufficio e alla statuizione sulle spese. In Cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 1111, 1321 e 1349 c.c., sostenendo che al tecnico non fosse stato affidato un incarico di arbitratore e che il verbale avesse mero valore ricognitivo, non decisivo; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente o mancante sulle critiche alla CTU; (3) ulteriore violazione dell'art. 132 c.p.c. per mancata considerazione di un preteso errore di calcolo del professionista incaricato della formazione dei lotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e ha dichiarato infondati anche gli altri due, esaminati congiuntamente perché entrambi fondati sulla pretesa motivazione apparente. Ha affermato che la qualificazione giuridica del contratto è sindacabile in cassazione, ma nel caso concreto la Corte d'appello aveva fornito una motivazione argomentata nel qualificare la scrittura come contratto definitivo di divisione con determinazione dell'oggetto mediante arbitraggio. Ha inoltre escluso l'esistenza di una motivazione solo apparente, rilevando che la Corte territoriale aveva effettivamente affrontato le critiche mosse alla CTU e le aveva superate sulla base delle risultanze peritali. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità della qualificazione della scrittura come contratto definitivo di divisione; la Corte non ravvisa la violazione dedotta
richiamato dal ricorrente sul profilo della qualificazione del negozio; la Corte conferma la qualificazione operata dal giudice di merito
ritenuto applicabile alla fattispecie, poiché le parti avevano rimesso a un tecnico la determinazione dei lotti oggetto della divisione
richiamato quale base della domanda di annullamento per dolo, ma la Corte osserva che non risultava provato alcun raggiro idoneo a viziarne il consenso
richiamato nel giudizio di merito come base della domanda di rescissione; la domanda è stata rigettata nei gradi di merito
la Corte esclude che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione mancante o apparente, ritenendo invece il percorso argomentativo sufficiente e comprensibile
richiamato come vizio dedotto per la violazione di norme di diritto nella qualificazione del contratto
richiamato come vizio dedotto per nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
richiamato per il deposito delle memorie in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di un accordo negoziale è censurabile in cassazione, ma la parte che contesta la qualificazione operata dal giudice di merito deve indicare specificamente quali norme ermeneutiche siano state violate e non può limitarsi a proporre una lettura alternativa del testo.
- Quando le parti attribuiscono a un terzo tecnico il compito di determinare in concreto l'oggetto della divisione, il negozio può essere qualificato come divisione con oggetto determinato mediante arbitraggio, se dal complessivo assetto dell'accordo emerge la volontà di concludere un assetto definitivo.
- La censura di motivazione apparente è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale estrema; non è sufficiente lamentare una motivazione non condivisa o ritenuta insufficiente, se la sentenza impugnata espone comunque le ragioni del decisum.
- Il giudice di merito adempie all'obbligo motivazionale anche quando, nel valutare una consulenza tecnica d'ufficio, dia conto delle critiche della parte e le reputi superate alla luce delle risultanze peritali.
- Per ottenere l'annullamento di un accordo per dolo o altra causa di invalidità, non basta allegare genericamente l'errore o il raggiro: occorre fornire elementi concreti idonei a dimostrare il vizio del consenso.
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